Art. 113 
          Soggetti non operanti nei confronti del pubblico 
 
  1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti  del  pubblico,
delle attivita' indicate nell'art. 106,  comma  1,  e'  riservato  ai
soggetti iscritti in una apposita sezione  dell'elenco  generale.  Il
Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del presente comma. 
  2.  Si  applicano  l'art.  108  e,  con  esclusivo  riferimento  ai
requisiti di onorabilita', l'art. 109.