Art. 113 Soggetti non operanti nei confronti del pubblico 1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attivita' indicate nell'art. 106, comma 1, e' riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del presente comma. 2. Si applicano l'art. 108 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita', l'art. 109.