Art. 116. 
                              Pubblicita' 
    1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i 
  tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla 
  clientela e ogni altra condizione economica relativa alle 
  operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora 
  e le valute applicate per l'imputazione degli interessi.  Non  puo'
essere fatto rinvio agli usi. 
    2. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, 
  con riguardo ai titoli di Stato: 
     a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali 
  commissioni massime addebitabili alla clientela  in  occasione  del
collocamento; 
     b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente 
  determinazione dei rendimenti; 
     c) gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza e propa- 
  ganda, da osservare nell'attivita' di collocamento. 
    3. Il CICR: 
     a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a 
  pubblicita', sentite la Banca d'Italia e la CONSOB; 
     b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle 
  modalita' della pubblicita' e  alla  conservazione  agli  atti  dei
documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate; 
     c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi 
  d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi
che incidono sul contenuto economico dei rapporti; 
     d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal 
  comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e 
  nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti 
  indicati  nell'art.  115  rendono  nota  la  disponibilita'   delle
operazioni e dei servizi. 
    4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al 
  pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.