Art. 116. Pubblicita' 1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Non puo' essere fatto rinvio agli usi. 2. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato: a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento; b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti; c) gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza e propa- ganda, da osservare nell'attivita' di collocamento. 3. Il CICR: a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicita', sentite la Banca d'Italia e la CONSOB; b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalita' della pubblicita' e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate; c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115 rendono nota la disponibilita' delle operazioni e dei servizi. 4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.