Art. 129. 
                    Emissione di valori mobiliari 
  1. Le emissioni di valori mobiliari  e  le  offerte  in  Italia  di
valori mobiliari esteri devono essere comunicate alla Banca d'Italia,
a cura degli interessati, ove di ammontare  eccedente  il  limite  da
questa fissato. Tale limite deve essere comunque  superiore  a  dieci
miliardi di lire. 
  2. All'obbligo di  comunicazione  sono  del  pari  assoggettate  le
operazioni che, deliberate o da effettuarsi in piu' riprese, superino
complessivamente il predetto limite nell'arco di dodici mesi. 
  3. La comunicazione indica le quantita' e  le  caratteristiche  dei
valori mobiliari nonche'  le  modalita'  e  i  tempi  di  svolgimento
dell'operazione.  Entro  quindici  giorni   dal   ricevimento   della
comunicazione  la   Banca   d'Italia   puo'   chiedere   informazioni
integrative. 
  4. L'operazione puo' essere effettuata  decorsi  venti  giorni  dal
ricevimento  della  comunicazione   ovvero,   se   richieste,   delle
informazioni integrative. Al fine di  assicurare  la  stabilita'  del
mercato dei valori mobiliari, entro  il  medesimo  termine  di  venti
giorni la Banca d'Italia puo' differire l'esecuzione  dell'operazione
secondo criteri determinati  in  via  generale  dal  CICR.  La  Banca
d'Italia  puo'  vietare  l'operazione  quando  ricorrano   condizioni
individuate in via generale dal CICR. 
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: 
   a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato; 
   b) ai titoli azionari; 
   c)  all'emissione  di  quote  di  fondi  comuni  di   investimento
mobiliare nazionali; 
   d) alla commercializzazione in Italia di  quote  di  organismi  di
investimento collettivo in valori mobiliari situati  in  altri  paesi
della Comunita' europea e conformi alle disposizioni comunitarie; 
   e) ai titoli emessi in forza di autorizzazione  del  Ministro  del
tesoro a norma  del  regio  decreto-legge  15  marzo  1927,  n.  436,
convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510. 
  6. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del  CICR,
puo' determinare, in relazione alla quantita' e alle  caratteristiche
dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalita'  di
svolgimento  dell'operazione,  tipologie  di   operazioni   sottratte
all'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 ovvero assoggettate
a una procedura semplificata di comunicazione. 
  7. La Banca d'Italia  emana  disposizioni  attuative  del  presente
articolo. 
 
          Nota all'art. 129:
             - Il  R.D.L.  n.  436/1927  convertito  dalla  legge  n.
          510/1928  reca:   "Disciplina di contratti di compravendita
          degli autoveicoli  ed  istituzione  del  Pubblico  registro
          automobilistico   presso   le   sedi  dell'Automobile  club
          d'Italia".