Art. 137 
                  Mendacio e falso interno bancario 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, al fine di
ottenere concessioni  di  credito  per  se'  o  per  le  aziende  che
amministra, o di mutare le condizioni alle  quali  il  credito  venne
prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi
sulla costituzione  o  sulla  situazione  economica,  patrimoniale  e
finanziaria delle aziende comunque interessate alla  concessione  del
credito, e' punito con la reclusione fino a un anno e  con  la  multa
fino a lire dieci milioni. 
  2. Salvo che il fatto costituisca  reato  piu'  grave,  chi  svolge
funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca nonche' i
dipendenti di banche che,  al  fine  di  concedere  o  far  concedere
credito ovvero di mutare le condizioni alle quali  il  credito  venne
prima concesso ovvero di evitare  la  revoca  del  credito  concesso,
consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di  cui  sono  a
conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o  dati  falsi
sulla costituzione  o  sulla  situazione  economica,  patrimoniale  e
finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei
mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.