Art. 138. Aggiotaggio bancario 1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, e' punito con le pene stabilite dall'art. 501 del codice penale. Restano fermi l'art. 501 del codice penale, l'art. 2628 del codice civile e l'art. 5 della legge 17 maggio 1991, n. 157.
Nota all'art. 138: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 157/1991 (Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa) e' il seguente: "1. Chiunque divulga notizie false, esagerate o tendenziose ovvero pone in essere operazioni simulate od altri artifizi, idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo di valori mobiliari, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire un milione a lire trenta milioni. 2. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso al fine di provocare una sensibile alterazione del prezzo di valori mobiliari ovvero l'apparenza di un mercato attivo su tali valori mobiliari, si applicano le pene di cui all'art. 501 del codice penale. 3. Nei casi di cui al commi 1 e 2, se si verifica la sensibile alterazione del prezzo di valori mobiliari ovvero l'apparenza di un mercato attivo di detti valori, le pene ivi previste sono aumentate. Si applicano le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32- bis, primo comma, e 32- ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni. 4. Si applica il terzo comma dell'art. 501 del codice penale. 5. La pena e' raddoppiata se i reati di cui ai commi 1 e 2 sono commessi dagli azionisti che anche di fatto esercitano il controllo della societa', ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, dagli amministratori, dai liquidatori, dai direttori generali, dai dirigenti, dai sindaci e dai revisori dei conti di societa' o enti emittenti valori mobiliari di societa' che svolgono attivita' di intermediazione di valori mobiliari o da agenti di cambio, o da membri o dipendenti della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), ovvero dagli organi locali di borsa, ovvero se il reato e' commesso a mezzo stampa o con altri mezzi di comunicazione di massa".