Art. 138. 
                        Aggiotaggio bancario 
  1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o
tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari,  atte  a  turbare  i
mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o  comunque
a menomare la fiducia del pubblico, e' punito con le  pene  stabilite
dall'art. 501 del codice penale. Restano fermi l'art. 501 del  codice
penale, l'art. 2628 del codice civile  e  l'art.  5  della  legge  17
maggio 1991, n. 157. 
 
           Nota all'art. 138:
             - Il testo dell'art. 5 della legge  n.  157/1991  (Norme
          relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni
          in  valori  mobiliari  e  alla Commissione nazionale per le
          societa' e la borsa) e' il seguente: "1.  Chiunque  divulga
          notizie  false,  esagerate  o  tendenziose  ovvero  pone in
          essere operazioni simulate od  altri  artifizi,  idonei  ad
          influenzare sensibilmente il prezzo di valori mobiliari, e'
          punito  con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da
          lire un milione a lire trenta milioni.
             2. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso al fine  di
          provocare  una  sensibile  alterazione del prezzo di valori
          mobiliari ovvero l'apparenza di un mercato attivo  su  tali
          valori  mobiliari, si applicano le pene di cui all'art. 501
          del codice penale.
             3. Nei casi di cui al commi 1 e 2,  se  si  verifica  la
          sensibile alterazione del prezzo di valori mobiliari ovvero
          l'apparenza  di  un mercato attivo di detti valori, le pene
          ivi  previste  sono  aumentate.    Si  applicano  le   pene
          accessorie  di  cui  agli  articoli  28, 30, 32- bis, primo
          comma, e 32- ter del  codice  penale  per  una  durata  non
          inferiore a sei mesi e non superiore a due anni.
             4.  Si  applica  il terzo comma dell'art. 501 del codice
          penale.
             5. La pena e' raddoppiata se i reati di cui ai commi 1 e
          2  sono  commessi  dagli  azionisti  che  anche  di   fatto
          esercitano  il controllo della societa', ai sensi dell'art.
          2359  del  codice   civile,   dagli   amministratori,   dai
          liquidatori,  dai  direttori  generali,  dai dirigenti, dai
          sindaci e  dai  revisori  dei  conti  di  societa'  o  enti
          emittenti   valori   mobiliari  di  societa'  che  svolgono
          attivita' di  intermediazione  di  valori  mobiliari  o  da
          agenti   di   cambio,   o  da  membri  o  dipendenti  della
          Commissione nazionale per le societa' e la borsa  (CONSOB),
          ovvero  dagli organi locali di borsa, ovvero se il reato e'
          commesso a mezzo stampa o con altri mezzi di  comunicazione
          di massa".