Art. 144. 
                 Sanzioni amministrative pecuniarie 
  1.  Nei  confronti  dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti e' applicabile
la sanzione amministrativa pecuniaria  da  lire  un  milione  a  lire
cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli  articoli  18,
comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53,  54,  55,  64,
commi 2 e 4, 66, 67, 68, 107, 147 e 161, comma 5,  o  delle  relative
disposizioni  generali  o  particolari  impartite   dalle   autorita'
creditizie. 
  2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai  soggetti
che svolgono funzioni di controllo per la violazione  delle  norme  e
delle disposizioni  indicate  nel  medesimo  comma  o  per  non  aver
vigilato affinche' le stesse  fossero  osservate  da  altri.  Per  la
violazione degli articoli  52  e  61,  comma  5,  e'  applicabile  la
sanzione prevista dal comma 1. 
  3.  Nei  confronti  dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei  soggetti
indicati  nell'art.  121,  comma  3,  e'  applicabile   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da lire  due  milioni  a  lire  venticinque
milioni per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e
123 o delle relative disposizioni generali  o  particolari  impartite
dalle autorita' creditizie. 
  4.  Nei  confronti  dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei  soggetti
indicati  nell'art.  121,  comma  3,  e'  applicabile   la   sanzione
amministrativa   pecuniaria   fino   a   lire   cento   milioni   per
l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma  1,  ovvero
nel caso  di  ostacolo  all'esercizio  delle  funzioni  di  controllo
previste dal medesimo art. 128. La stessa sanzione e' applicabile nel
caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al
consumo in una pluralita' di contratti dei quali almeno  uno  sia  di
importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art.  121,  comma
4, lettera a). 
  5. Le banche, le societa'  e  gli  enti  ai  quali  appartengono  i
responsabili delle violazioni rispondono del pagamento della sanzione
e  sono  tenuti  a  esercitare  il  diritto  di  regresso   verso   i
responsabili. 
  6. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981,  n.
689. 
 
          Nota all'art. 144:
             -  Il  testo  dell'art.  16  della  legge  n.   689/1981
          (Modifiche al sistema penale) e' il seguente:
             "Art.  16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della
          sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro
          il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata
          o,  se  questa  non  vi e' stata, dalla notificazione degli
          estremi della violazione.
             Nei casi di violazione  (del  testo  unico  delle  norme
          sulla  circolazione  stradale e) dei regolamenti comunali e
          provinciali  continuano  ad  applicarsi,   (rispettivamente
          l'art.  138  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
          Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con  le
          modifiche  apportate  dall'art.  11 della legge 14 febbraio
          1974, n. 62, e) l'art. 107  del  testo  unico  delle  leggi
          comunali  e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo
          1934, n.  383.
             Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi
          in cui le norme antecedenti  all'entrata  in  vigore  della
          presente legge non consentivano l'oblazione".