Art. 145. 
                       Procedura sanzionatoria 
  1. La Banca d'Italia, contestati gli addebiti alle persone  e  alla
banca, alla societa' o all'ente interessati e valutate  le  deduzioni
presentate entro trenta giorni,  tenuto  conto  del  complesso  delle
informazioni raccolte, propone al Ministro del tesoro  l'applicazione
delle sanzioni amministrative. 
  2. Il Ministro del tesoro, sulla base della  proposta  della  Banca
d'Italia, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato. 
  3. Il decreto di applicazione  delle  sanzioni  previste  dall'art.
144, commi 1  e  2,  e'  pubblicato,  per  estratto,  sul  bollettino
previsto dall'art. 8. Il testo integrale del decreto di  applicazione
delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e  4,  e'  pubblicato,
entro il termine di trenta giorni dalla data della  notificazione,  a
cura e spese  della  banca,  della  societa'  o  dell'ente  al  quale
appartengono  i  responsabili  delle  violazioni,   su   almeno   due
quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. In  caso  di
inadempienza, la  pubblicazione  e'  disposta  dalla  Banca  d'Italia
ovvero dal Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
con riguardo ai soggetti indicati nell'art. 121, comma 2, lettera c),
e si applica, per questo solo  fatto,  la  sanzione  di  lire  cinque
milioni oltre al rimborso delle spese per la pubblicazione. 
  4. Contro il decreto del Ministro del  tesoro  e'  ammesso  reclamo
alla corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere notificato alla
Banca  d'Italia  nel  termine  di  trenta  giorni   dalla   data   di
comunicazione del decreto impugnato e deve essere  depositato  presso
la cancelleria della corte  di  appello  entro  trenta  giorni  dalla
notifica. La Banca d'Italia trasmette alla corte di appello gli  atti
ai quali il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni. 
  5. La corte di  appello,  su  istanza  delle  parti,  puo'  fissare
termini  per  la  presentazione  di  memorie  e   documenti   nonche'
consentire l'audizione, anche personale, delle parti. 
  6. Il giudizio  della  corte  di  appello  e'  dato  in  camera  di
consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 
  7. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della  cancelleria  della
corte di appello,  alla  Banca  d'Italia  per  la  pubblicazione  per
estratto sul bollettino previsto dall'art. 8.