Art. 145. Procedura sanzionatoria 1. La Banca d'Italia, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propone al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni amministrative. 2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato. 3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 1 e 2, e' pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8. Il testo integrale del decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, e' pubblicato, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. In caso di inadempienza, la pubblicazione e' disposta dalla Banca d'Italia ovvero dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con riguardo ai soggetti indicati nell'art. 121, comma 2, lettera c), e si applica, per questo solo fatto, la sanzione di lire cinque milioni oltre al rimborso delle spese per la pubblicazione. 4. Contro il decreto del Ministro del tesoro e' ammesso reclamo alla corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere notificato alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositato presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. La Banca d'Italia trasmette alla corte di appello gli atti ai quali il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni. 5. La corte di appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la presentazione di memorie e documenti nonche' consentire l'audizione, anche personale, delle parti. 6. Il giudizio della corte di appello e' dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 7. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia per la pubblicazione per estratto sul bollettino previsto dall'art. 8.