Art. 147 
               Altri poteri delle autorita' creditizie 
 
  1. Le autorita' creditizie continuano a esercitare,  nei  confronti
di tutte le banche che operano nel  territorio  della  Repubblica,  i
poteri previsti dall'art. 32,  primo  comma,  lettere  d)  ed  f),  e
dall'art. 35, secondo comma, lettera b), del regio  decreto-legge  12
marzo 1936, n. 375, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni. 
 
          Nota all'art. 147:
             - Il testo completo degli articoli 32 e 35 del R.D.L. n.
          375/1936, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  n.
          141/1938 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la
          disciplina della funzione creditizia) e' il seguente:
             "Art.   32.  -  Le  aziende  di  credito  soggette  alle
          disposizioni della presente legge dovranno  attenersi  alle
          istruzioni  che  l'ispettorato  comunichera'  conformemente
          alle   deliberazioni    del    Comitato    dei    Ministri,
          relativamente:
               a)  alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni
          periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo ed  ai
          termini  e  modalita' per la formazione, la pubblicazione e
          l'invio all'ispettorato delle situazioni periodiche stesse;
               b) ai limiti  dei  tassi  attivi  e  passivi  ed  alle
          condizioni   delle   operazioni  di  deposito  e  di  conto
          corrente;
               c) alle provvigioni per i diversi servizi bancari;
               d) alla proporzione fra le diverse  categorie  sia  di
          investimenti  considerate  in rapporto alla liquidita', sia
          alle diverse branche di attivita' economiche alle quali  si
          riferiscono gli investimenti;
               e)  alle  percentuali minime degli utili da destinarsi
          alle riserve, anche in maggior misura di quanto  dispongano
          le leggi vigenti;
               f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passivita'
          ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in
          eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;
               g)  alla  rigorosa osservanza dell'obbligo cui debbono
          sottostare i  debitori  e  i  creditori  delle  aziende  di
          credito  di  far pervenire alle stesse in iscritto entro un
          termine stabilito le loro eventuali contestazioni in merito
          agli estratti di conto o posizioni di conto ad essi inviati
          con la tassativa conseguenza che, in  mancanza  di  reclamo
          specificato  entro  tale  termine,  il  conto si intendera'
          senz'altro riconosciuto esatto ed approvato;
               h)  alle  cautele  per  evitare  gli  aggravamenti  di
          rischio derivanti dal cumulo dei fidi.
             Restano  in ogni caso salve le disposizioni statutarie e
          di legge per le casse di risparmio che regolano la  materia
          di cui al presente articolo".
             "Art.   35.  -  L'ispettorato  ha  anche  facolta',  nei
          confronti delle aziende sottoposte alla sua vigilanza:
               a)  di  ordinare  la  convocazione delle assemblee dei
          soci e degli enti partecipanti,  nonche'  dei  consigli  di
          amministrazione  e  di  altri  organi  amministrativi,  per
          sottoporre all'esame i provvedimenti  ritenuti  utili  alle
          aziende  e  di  provvedere direttamente a tali convocazioni
          quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;
               b) di ordinare l'esperimento delle procedure esecutive
          contro i debitori per i quali, a giudizio dell'ispettorato,
          l'azienda di credito sia incorsa in eccessivi ritardi;
               c)  di  fissare  modalita'  per   l'eliminazione,   la
          riduzione  o,  comunque,  la  sistemazione  di  immobilizzi
          riscontrati nella situazione delle aziende predette.
             L'ispettorato ha inoltre facolta':
               a) di  disciplinare  il  rapporto  fra  il  patrimonio
          sociale e gli investimenti di immobili e titoli azionari;
               b)   di   determinare   i   limiti  massimi  dei  fidi
          concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni
          in caso di constatate eccedenze;
               c) di emanare norme relative alle dichiarazioni che  i
          richiedenti  i fidi devono rilasciare sulle loro condizioni
          patrimoniali ed economiche perche' i  fidi  stessi  vengano
          concessi;
               d) di esprimere il proprio parere in merito al ricorso
          che  l'azienda  intenda  presentare  al  tribunale  per  la
          convocazione  dei  creditori  al  fine   di   proporre   un
          concordato  preventivo.  Il  ricorso  e'  stato  dichiarato
          inammissibile   dall'autorita'    giudiziaria,    se    non
          accompagnato   dal   suddetto   parere   o  dalla  semplice
          dichiarazione di questo che nulla osta  alla  presentazione
          del ricorso".