Art. 147 Altri poteri delle autorita' creditizie 1. Le autorita' creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall'art. 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall'art. 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.
Nota all'art. 147: - Il testo completo degli articoli 32 e 35 del R.D.L. n. 375/1936, convertito, con modificazioni dalla legge n. 141/1938 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia) e' il seguente: "Art. 32. - Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istruzioni che l'ispettorato comunichera' conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri, relativamente: a) alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai termini e modalita' per la formazione, la pubblicazione e l'invio all'ispettorato delle situazioni periodiche stesse; b) ai limiti dei tassi attivi e passivi ed alle condizioni delle operazioni di deposito e di conto corrente; c) alle provvigioni per i diversi servizi bancari; d) alla proporzione fra le diverse categorie sia di investimenti considerate in rapporto alla liquidita', sia alle diverse branche di attivita' economiche alle quali si riferiscono gli investimenti; e) alle percentuali minime degli utili da destinarsi alle riserve, anche in maggior misura di quanto dispongano le leggi vigenti; f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passivita' ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso; g) alla rigorosa osservanza dell'obbligo cui debbono sottostare i debitori e i creditori delle aziende di credito di far pervenire alle stesse in iscritto entro un termine stabilito le loro eventuali contestazioni in merito agli estratti di conto o posizioni di conto ad essi inviati con la tassativa conseguenza che, in mancanza di reclamo specificato entro tale termine, il conto si intendera' senz'altro riconosciuto esatto ed approvato; h) alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio derivanti dal cumulo dei fidi. Restano in ogni caso salve le disposizioni statutarie e di legge per le casse di risparmio che regolano la materia di cui al presente articolo". "Art. 35. - L'ispettorato ha anche facolta', nei confronti delle aziende sottoposte alla sua vigilanza: a) di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonche' dei consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, per sottoporre all'esame i provvedimenti ritenuti utili alle aziende e di provvedere direttamente a tali convocazioni quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato; b) di ordinare l'esperimento delle procedure esecutive contro i debitori per i quali, a giudizio dell'ispettorato, l'azienda di credito sia incorsa in eccessivi ritardi; c) di fissare modalita' per l'eliminazione, la riduzione o, comunque, la sistemazione di immobilizzi riscontrati nella situazione delle aziende predette. L'ispettorato ha inoltre facolta': a) di disciplinare il rapporto fra il patrimonio sociale e gli investimenti di immobili e titoli azionari; b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze; c) di emanare norme relative alle dichiarazioni che i richiedenti i fidi devono rilasciare sulle loro condizioni patrimoniali ed economiche perche' i fidi stessi vengano concessi; d) di esprimere il proprio parere in merito al ricorso che l'azienda intenda presentare al tribunale per la convocazione dei creditori al fine di proporre un concordato preventivo. Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile dall'autorita' giudiziaria, se non accompagnato dal suddetto parere o dalla semplice dichiarazione di questo che nulla osta alla presentazione del ricorso".