Art. 149 
                           Banche popolari 
 
  1. Le banche  popolari  esistenti  alla  data  del  20  marzo  1992
adeguano, entro cinque anni da tale data, il  valore  nominale  delle
loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell'art. 29. 
  2. I soci delle banche popolari che alla data  del  20  marzo  1992
partecipavano al capitale sociale in misura compresa  tra  il  limite
previsto dal comma 2 dell'art.  30  e  il  valore  nominale  di  lire
quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni. 
  3. Entro tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  legislativo  i  consorzi  economici  a   garanzia   limitata
esercenti attivita' bancaria, devono  trasformarsi  in  societa'  per
azioni o in banca popolare ovvero deliberare fusioni  con  banche  da
cui risultino societa' per azioni o banche popolari. Le deliberazioni
assembleari sono assunte con le maggioranze  previste  dagli  statuti
per le modificazioni statutarie;  quando,  in  relazione  all'oggetto
delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate,
si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di  recesso
dei soci.