Art. 152 
                 Casse comunali di credito agrario e 
           Monti di credito su pegno di seconda categoria 
 
  1. Entro il 1› gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario  e
i monti di credito su pegno di seconda categoria che  non  raccolgono
risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla
cessazione  dell'esercizio  dell'attivita'  creditizia  ovvero   alla
estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine  le  casse  e  i
monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione. 
  2. Fino all'adozione delle misure previste dal comma 1, i monti  di
seconda categoria  che  non  raccolgono  risparmio  tra  il  pubblico
continuano a esercitare l'attivita' di credito su pegno. A tali  enti
si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  del  presente
decreto legislativo.