Art. 153 
      Disposizioni relative a particolari operazioni di credito 
 
  1. Fino all'emanazione  delle  disposizioni  della  Banca  d'Italia
previste dall'art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia  la
disciplina dettata dalle norme previgenti. 
  2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle  fondiarie,  ancorche'
abrogate,  continuano   a   essere   applicate   alle   cartelle   in
circolazione, a eccezione delle norme che prevedono interventi  della
Banca d'Italia. 
  3. Gli enti  non  bancari  abilitati  a  effettuare  operazioni  di
credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni  previste
nei rispettivi provvedimenti autorizzativi. 
  4. Quando nelle  norme  statali  e  regionali  sono  richiamate  le
disposizioni  del  regio  decreto-legge  29  luglio  1927,  n.  1509,
convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928,  n.  1760,  e
del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive  modificazioni
e integrazioni, dette disposizioni continuano a  integrare  le  norme
suddette che a esse fanno riferimento. 
  5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste  dall'art.  47
continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia. 
 
          Note all'art. 153:
             -  Il  R.D.L.  n.  1509/1927,  convertito dalla legge n.
          1760/1928,  reca:  "Provvedimenti  per  l'ordinamento   del
          credito agrario nel Regno".
             -  Il  D.M.  23  gennaio 1928, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.    27  del  2  febbraio  1928,  reca:  "Norme
          regolamentari    per   l'esecuzione   del   regio   decreto
          legislativo 29 luglio 1927, n. 1509,  sull'ordinamento  del
          credito agrario nel Regno".