Art. 156. 
                Modifica di disposizioni legislative 
  1. L'art. 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.  143,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art.  10  (Doveri  del  collegio  sindacale).  -   1.   Ferme   le
disposizioni del codice civile e  delle  leggi  speciali,  i  sindaci
degli intermediari di cui all'art. 4 vigilano  sull'osservanza  delle
norme  contenute  nel  presente  decreto.  Gli  accertamenti   e   le
contestazioni del collegio  sindacale  concernenti  violazioni  delle
norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi  in  copia
entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L'omessa  trasmissione  e'
punita con la reclusione fino a un  anno  e  con  la  multa  da  lire
duecentomila a lire due milioni.". 
  2. La lettera c) dell'art. 1, comma  1,  della  legge  21  febbraio
1991, n. 52, e' sostituita dalla seguente: 
   " c) il cessionario e' una banca o  un  intermediario  finanziario
disciplinato dal testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma  2,  della  legge  19
febbraio 1992, n. 142, il cui  oggetto  sociale  preveda  l'esercizio
dell'attivita' di acquisto di crediti d'impresa.". 
  3. L'art. 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, e'
sostituito dal seguente: 
  "Per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 9, primo comma,
e'  applicabile  la  sanzione  amministrativa   pecuniaria   prevista
dall'art. 144, comma 1,  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma  2,  della
legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l'art.  145  del  medesimo
testo unico.". 
 
           Note all'art. 156:
             - Per il D.L. n. 143/1991 si veda note all'art. 155.
             - A seguito della modifica introdotta  con  il  presente
          provvedimento,  il  testo  del  comma  1, dell'art. 1 della
          legge n.  52/1991 (Disciplina della  cessione  dei  crediti
          d'impresa) risulta il seguente:
             "Art.  1  (Ambito  di applicazione). - 1. La cessione di
          crediti pecuniari verso corrispettivo e' disciplinata dalla
          presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:
               a) il cedente e' un imprenditore;
               b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal
          cedente nell'esercizio dell'impresa;
              c) il  cessionario  e'  un  banca  o  un  intermediario
          finanziario  disciplinato  dal testo unico emanato ai sensi
          dell'art. 25, comma 2, della legge  19  febbraio  1992,  n.
          142,   il   cui   oggetto   sociale   preveda   l'esercizio
          dell'attivita' di acquisto di crediti d'impresa.
             - Il testo del comma  2  dell'art.  25  della  legge  n.
          142/1992  e'  il  seguente: "2. Il Governo, su proposta del
          Ministro del tesoro e sentito il  parere  delle  componenti
          Commissioni  permanenti  della  Camera  dei  deputati e del
          Senato della Repubblica, da esprimersi entro quarantacinque
          giorni, e' delegato ad emanare, entro diciotto  mesi  dalla
          data  di  entrata  in vigore della presente legge, un testo
          unico delle disposizioni adottate ai  sensi  del  comma  1,
          coordinato  con  le altre disposizioni vigenti nella stessa
          materia, apportandovi le modifiche necessarie a  tal  fine.
          Restano  comunque  ferme  le  disposizioni  contenute nella
          legge 10 ottobre 1990, n. 287,  e  nella  legge  2  gennaio
          1991, n. 1".
             -  A  seguito  della modifica introdotta con il presente
          provvedimento il testo dell'art. 11 della legge n. 349/1973
          (Modificazioni alle norme sui  protesti  delle  combiale  e
          degli assegni bancari) risulta il seguente:
             "Art.  11  (Sanzioni disciplinari e pecuniarie). - Salva
          l'applicazione delle sanzioni penali nei  casi  costituenti
          reato e per le infrazioni alle disposizioni contenute nella
          presente  legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti
          incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle  norme
          vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in
          relazione all'entita' delle infrazioni stesse.
            Per  l'inosservanza  delle  norme  contenute nell'art. 9,
          primo comma,  e'  applicabile  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  prevista  dall'art.  144,  comma  1›, del testo
          unico emanato ai sensi dell'art.  25, comma 2, della  legge
          19  febbraio  1992,  n.  142.  Si  applica l'art.   145 del
          medesimo testo unico.