Art. 156. Modifica di disposizioni legislative 1. L'art. 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). - 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'art. 4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L'omessa trasmissione e' punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.". 2. La lettera c) dell'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e' sostituita dalla seguente: " c) il cessionario e' una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti d'impresa.". 3. L'art. 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, e' sostituito dal seguente: "Per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 9, primo comma, e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l'art. 145 del medesimo testo unico.".
Note all'art. 156: - Per il D.L. n. 143/1991 si veda note all'art. 155. - A seguito della modifica introdotta con il presente provvedimento, il testo del comma 1, dell'art. 1 della legge n. 52/1991 (Disciplina della cessione dei crediti d'impresa) risulta il seguente: "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo e' disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni: a) il cedente e' un imprenditore; b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; c) il cessionario e' un banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti d'impresa. - Il testo del comma 2 dell'art. 25 della legge n. 142/1992 e' il seguente: "2. Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il parere delle componenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro quarantacinque giorni, e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportandovi le modifiche necessarie a tal fine. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, e nella legge 2 gennaio 1991, n. 1". - A seguito della modifica introdotta con il presente provvedimento il testo dell'art. 11 della legge n. 349/1973 (Modificazioni alle norme sui protesti delle combiale e degli assegni bancari) risulta il seguente: "Art. 11 (Sanzioni disciplinari e pecuniarie). - Salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato e per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione all'entita' delle infrazioni stesse. Per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 9, primo comma, e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 144, comma 1, del testo unico emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l'art. 145 del medesimo testo unico.