Art. 158. 
Disposizioni applicabili alle banche e alle societa' finanziarie 
   comunitarie che esercitano attivita' di intermediazione mobiliare. 
  1. Alle banche comunitarie e  alle  societa'  finanziarie  indicate
nell'art.  18,  che  esercitano  nel  territorio   della   Repubblica
attivita' di intermediazione mobiliare, si applicano le  disposizioni
concernenti  gli  obblighi  di  informazione  e  correttezza   e   la
regolarita' delle negoziazioni di  valori  mobiliari  nonche'  quelle
concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2  gennaio
1991, n. 1. 
  2. La CONSOB e la  Banca  d'Italia,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze e con le procedure prescritte dalla legge n. 1  del  1991,
stabiliscono, nel rispetto della disciplina comunitaria  in  materia,
le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili  ai
soggetti indicati nel comma 1. 
  3. Con le modalita' previste dal comma 2,  la  CONSOB  e  la  Banca
d'Italia possono concedere ai soggetti indicati nel comma  1  deroghe
all'osservanza degli obblighi previsti dal presente  articolo  ovvero
stabilire  modalita'  particolari  di  adempimento;  tali  interventi
devono essere giustificati  dall'esistenza  di  obblighi  equivalenti
nell'ordinamento di appartenenza oppure dalla  particolare  struttura
soggettiva od operativa degli stessi soggetti. 
 
          Nota all'art. 158:
             Per la legge n. 1/1991 si veda la nota all'art. 7.