Art. 158. Disposizioni applicabili alle banche e alle societa' finanziarie comunitarie che esercitano attivita' di intermediazione mobiliare. 1. Alle banche comunitarie e alle societa' finanziarie indicate nell'art. 18, che esercitano nel territorio della Repubblica attivita' di intermediazione mobiliare, si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarita' delle negoziazioni di valori mobiliari nonche' quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1. 2. La CONSOB e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e con le procedure prescritte dalla legge n. 1 del 1991, stabiliscono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1. 3. Con le modalita' previste dal comma 2, la CONSOB e la Banca d'Italia possono concedere ai soggetti indicati nel comma 1 deroghe all'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo ovvero stabilire modalita' particolari di adempimento; tali interventi devono essere giustificati dall'esistenza di obblighi equivalenti nell'ordinamento di appartenenza oppure dalla particolare struttura soggettiva od operativa degli stessi soggetti.
Nota all'art. 158: Per la legge n. 1/1991 si veda la nota all'art. 7.