Art. 159 
                     Regioni a statuto speciale 
 
 1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia. 
  2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14,  31,
36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni,  la  Banca
d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante. 
  3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni gia'
emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonche' dagli  articoli  15,
16, 26 e 47. Restano peraltro ferme  le  competenze  attribuite  agli
organi regionali nella materia disciplinata dall'art. 26. 
  4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti,  in
base alle norme di attuazione dei rispettivi  statuti,  poteri  nelle
materie disciplinate dalla  direttiva  n.  89/646/CEE,  provvedono  a
emanare norme di recepimento  della  direttiva  stessa  nel  rispetto
delle disposizioni di principio non derogabili  contenute  nei  commi
precedenti. 
 
          Nota all'art. 159:
             Per  la  direttiva  89/646/CEE  si  veda  la  nota  alle
          premesse.