Art. 160. 
   Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari 
  1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n.  1,
della legge 17 maggio 1991, n. 157, quelle concernenti la  quotazione
dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonche' la disciplina
della sollecitazione del pubblico risparmio. 
 
          Note all'art. 160:
             Per la legge n. 1/1991 si veda la nota all'art. 7.
             Per la legge n. 157/1991 si veda la nota all'art. 138.