Art. 28 
                          Norme applicabili 
 
  1.  L'esercizio  dell'attivita'  bancaria  da  parte  di   societa'
cooperative e' riservato  alle  banche  popolari  e  alle  banche  di
credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e  II  del  presente
capo. 
  2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si
applicano  i  controlli   sulle   societa'   cooperative   attribuiti
all'autorita' governativa dal codice civile.