Art. 71. 
                       Organi della procedura 
  1. La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici 
  giorni dalla data del decreto previsto dall'art. 70, comma 1, 
    nomina: a) uno o piu' commissari straordinari; 
    b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque  membri,
che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente. 
  2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la  delibera  di  nomina
del presidente del  comitato  di  sorveglianza  sono  pubblicati  per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana.  Entro
quindici  giorni  dalla  comunicazione  della  nomina,  i  commissari
depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e
del presidente del comitato  di  sorveglianza  per  l'iscrizione  nel
registro delle imprese; entro il medesimo termine depositano le firme
autografe. Entro i successivi quindici  giorni  deve  farsi  menzione
dell'iscrizione nei Bollettini ufficiali delle societa'. 
  3. La Banca d'Italia puo' revocare o sostituire i  commissari  e  i
membri del comitato di sorveglianza. 
  4. Le  indennita'  spettanti  ai  commissari  e  ai  componenti  il
comitato di sorveglianza sono determinate  dalla  Banca  d'Italia  in
base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a  carico  della  banca
sottoposta alla procedura. 
  5.  La  Banca  d'Italia,   fino   all'insediamento   degli   organi
straordinari,  puo'  nominare  commissario  provvisorio  un   proprio
funzionario, che assume i medesimi poteri  attribuiti  ai  commissari
straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.