Art. 72. 
          Poteri e funzionamento degli organi straordinari 
  1. I commissari esercitano le funzioni e  i  poteri  dei  disciolti
organi amministrativi della banca. Essi provvedono  ad  accertare  la
situazione aziendale, a rimuovere le irregolarita' e a promuovere  le
soluzioni  utili  nell'interesse  dei  depositanti.   I   commissari,
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 
  2. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le  funzioni  i
disciolti organi di controllo e fornisce  pareri  ai  commissari  nei
casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca
d'Italia. 
  3. Le funzioni  degli  organi  straordinari  hanno  inizio  con  le
consegne previste dall'art. 73  e  cessano  con  il  passaggio  delle
consegne agli organi subentranti. 
  4. La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari  e  ai
membri del comitato di sorveglianza, puo' stabilire speciali  cautele
e limitazioni nella gestione della banca.  I  componenti  gli  organi
straordinari sono personalmente responsabili dell'inosservanza  delle
prescrizioni della Banca d'Italia;  queste  non  sono  opponibili  ai
terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. 
  5. L'esercizio dell'azione di responsabilita' contro i  membri  dei
disciolti organi amministrativi e di  controllo,  a  norma  dell'art.
2393 del codice civile, spetta ai commissari straordinari, sentito il
comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
Gli organi  amministrativi  succeduti  ai  commissari  proseguono  le
azioni di responsabilita' da questi iniziate e riferiscono alla Banca
d'Italia in merito alle stesse. 
  6.  I  commissari,  previa  autorizzazione  della  Banca  d'Italia,
possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati  nell'art.
70, comma 2. L'ordine del giorno e' stabilito in  via  esclusiva  dai
commissari e non e' modificabile dall'organo convocato. 
  7.  Quando  i  commissari  siano  piu'  di  uno,  essi  decidono  a
maggioranza  dei  componenti  in  carica   e   i   loro   poteri   di
rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta  di
due di essi. E' fatta salva la  possibilita'  di  conferire  deleghe,
anche per categorie di operazioni, a uno o piu' commissari. 
  8.  Il  comitato  di  sorveglianza  delibera  a   maggioranza   dei
componenti in  carica;  in  caso  di  parita'  prevale  il  voto  del
presidente. 
  9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato  di
sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento  dell'incarico  sono
promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia.