Art. 73. 
                        Adempimenti iniziali 
  1. I commissari straordinari prendono in consegna  l'azienda  dagli
organi amministrativi disciolti, previo sommario processo verbale.  I
commissari acquisiscono una situazione  dei  conti.  Alle  operazioni
assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza. 
  2. Qualora, per il mancato intervento degli  organi  amministrativi
disciolti o per altre ragioni, non sia possibile  l'esecuzione  delle
consegne, i  commissari  provvedono  d'autorita'  a  insediarsi,  con
l'assistenza di un notaio e,  ove  occorra,  con  l'intervento  della
forza pubblica. 
  3. Il commissario provvisorio assume la  gestione  della  banca  ed
esegue le consegne ai commissari straordinari, secondo  le  modalita'
indicate nei commi 1 e 2. 
  4. Quando il bilancio relativo all'esercizio  chiuso  anteriormente
all'inizio   dell'amministrazione   straordinaria   non   sia   stato
approvato, i commissari provvedono al deposito nella cancelleria  del
tribunale, in sostituzione  del  bilancio,  di  una  relazione  sulla
situazione  patrimoniale  ed  economica,  redatta  sulla  base  delle
informazioni disponibili. La relazione e' accompagnata da un rapporto
del comitato di sorveglianza. E' comunque esclusa ogni  distribuzione
di utili.