Art. 74. Sospensione dei pagamenti 1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere da parte della banca. Il provvedimento e' assunto sentito il comitato di sorveglianza, pre- via autorizzazione della Banca d'Italia. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore a un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalita', per altri due mesi. 2. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca. Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della banca, se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione. 3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza. 4. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del provvedimento di sospensione.