Art. 74. 
                      Sospensione dei pagamenti 
  1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al  fine
di tutelare  gli  interessi  dei  creditori,  possono  sospendere  il
pagamento delle passivita' di qualsiasi genere da parte della  banca.
Il provvedimento e' assunto sentito il comitato di sorveglianza, pre-
via autorizzazione della Banca d'Italia. La sospensione ha luogo  per
un periodo non superiore a un mese, prorogabile eventualmente, con le
stesse formalita', per altri due mesi. 
  2.  Durante  il  periodo  della  sospensione  non  possono   essere
intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o  atti  cautelari
sui beni della banca. Durante lo stesso periodo  non  possono  essere
iscritte ipoteche  sugli  immobili  o  acquistati  altri  diritti  di
prelazione sui mobili della banca, se non in forza  di  provvedimenti
giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione. 
  3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza. 
  4. La  Banca  d'Italia  emana  disposizioni  per  l'attuazione  del
provvedimento di sospensione.