Art. 77 Succursali di banche extracomunitarie 1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.