Art. 77 
                Succursali di banche extracomunitarie 
 
  1. Nel caso  di  amministrazione  straordinaria  di  succursali  di
banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica,  i
commissari straordinari e il comitato di  sorveglianza  assumono  nei
confronti  delle  succursali  stesse  i  poteri   degli   organi   di
amministrazione e di controllo della banca di appartenenza. 
  2. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  della
presente sezione.