Art. 79 Banche comunitarie 1. In caso di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia puo' ordinare alla banca di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione all'autorita' competente dello Stato membro in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. 2. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' competente, quando le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorita' competente.