Art. 79 
                         Banche comunitarie 
 
  1. In caso di violazione  da  parte  di  banche  comunitarie  delle
disposizioni relative alle succursali o alla prestazione  di  servizi
nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia puo' ordinare alla
banca di porre termine a tali  irregolarita',  dandone  comunicazione
all'autorita' competente dello Stato membro in cui la banca  ha  sede
legale per i provvedimenti eventualmente necessari. 
  2.  Quando  manchino  o  risultino   inadeguati   i   provvedimenti
dell'autorita' competente, quando le irregolarita'  commesse  possano
pregiudicare interessi generali ovvero nei casi  di  urgenza  per  la
tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri
soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca  d'Italia  adotta
le  misure  necessarie,  comprese  l'imposizione   del   divieto   di
intraprendere  nuove  operazioni  e  la  chiusura  della  succursale,
dandone comunicazione all'autorita' competente.