Art. 82 
          Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza 
 
  1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa
si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in  cui  essa
ha la sede legale, su richiesta di uno o piu' creditori,  su  istanza
del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la  Banca  d'Italia  e  i
rappresentanti legali della banca, dichiara lo  stato  di  insolvenza
con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca  sia  sottoposta
ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara  l'insolvenza
anche su ricorso dei commissari straordinari,  sentiti  i  commissari
stessi, la Banca d'Italia  e  i  cessati  rappresentanti  legali.  Si
applicano  le  disposizioni  dell'art.  195,  commi  primo,   secondo
periodo,  terzo,  quarto,  quinto,  sesto  e   ottavo   della   legge
fallimentare. 
  2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di
insolvenza  al   momento   dell'emanazione   del   provvedimento   di
liquidazione  coatta  amministrativa  e  l'insolvenza  non  e'  stata
dichiarata a norma del comma 1, il tribunale  del  luogo  in  cui  la
banca ha la sede legale, su ricorso dei  commissari  liquidatori,  su
istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia
e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con
sentenza  in  camera  di  consiglio.  Si  applicano  le  disposizioni
dell'art. 195, terzo,  quarto,  quinto  e  sesto  comma  della  legge
fallimentare. 
  3. La dichiarazione giudiziale dello stato di  insolvenza  prevista
dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'art. 203 della
legge fallimentare. 
 
           Note all'art. 82:
             -  Il  testo  dell'art.  195  della  legge  fallimentare
          (citata nelle note all'art. 1) e' il seguente:
             "Art.   195   (Accertamento   giudiziario   dello  stato
          d'insolvenza    anteriore    alla    liquidazione    coatta
          amministrativa).  -  Se un'impresa, soggetta a liquidazione
          coatta amministrativa con  esclusione  del  fallimento,  si
          trova  in  stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove
          l'impresa ha la sede principale su richiesta di uno o  piu'
          creditori,  dichiara  tale  stato con sentenza in camera di
          consiglio.  Con la stessa sentenza o con successivo decreto
          adotta i provvedimenti conservativi che  ritenga  opportuno
          nell'interesse   dei   creditori   fino   all'inizio  della
          procedura di liquidazione.
             Prima  di   provvedere   il   tribunale   deve   sentire
          l'autorita' governativa che ha la vigilanza sull'impresa.
             La  sentenza  e'  comunicata  entro  tre giorni, a norma
          dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorita'
          competente,  perche'  disponga  la  liquidazione.  Essa  e'
          inoltre  notificata  e  affissa  nei  modi  e  nei  termini
          stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.
             Contro   la   sentenza  predetta  puo'  essere  proposta
          opposizione da qualunque interessato, entro  trenta  giorni
          dall'affissione, davanti al tribunale che l'ha pronunciata,
          in contraddittorio col commissario liquidatore.
             Il  termine  per  appellare  e' di quindici giorni dalla
          notificazione della sentenza.
             Il  tribunale   che   respinge   il   ricorso   per   la
          dichiarazione  d'insolvenza  provvede con decreto motivato.
          Contro il decreto e' ammesso reclamo a norma dell'art. 22.
             Il  tribunale  provvede  d'ufficio  alla   dichiarazione
          d'insolvenza  a  norma  di questo articolo quando nel corso
          della   procedura   di   concordato   preventivo    o    di
          amministrazione   controllata   di  un'impresa  soggetta  a
          liquidazione  coatta  amministrativa,  con  esclusione  del
          fallimento,  si  verificano  le  condizioni  per le quali a
          norma delle disposizioni contenute nei titoli III e  IV  si
          dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento.
             Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli
          enti pubblici (art. 2093 cod. civ.).
            La  Corte  costituzionale con sentenza 27 giugno 1972, n.
          110,  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
          195, comma secondo, nella parte in cui non pevede l'obbligo
          per  il  tribunale di disporre la comparizione del debitore
          in camera di  consiglio  per  l'esercizio  del  diritto  di
          difesa  nel  corso dell'istruttoria diretta ad accertare lo
          stato di insolvenza dell'impresa  soggetta  a  liquidazione
          coatta amministrativa con esclusione del fallimento".
             -  Il  testo  dell'art.  203  della  legge  fallimentare
          (citata nelle note all'art. 1) e' il seguente:
             "Art. 203 (Effetti dell'accertamento  giudiziario  dello
          stato  d'insolvenza).  -  Accertato giudizialmente lo stato
          d'insolvenza  a  norma  degli  articoli  195  o  202,  sono
          applicabili  con  effetto  dalla data del provvedimento che
          ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II,  capo
          III,   sezione   III,   anche   nei  riguardi  dei  soci  a
          responsabilita'  illimitata.  Si  applicano   inoltre   nei
          confronti  di  questi  ultimi,  degli  amministratori,  dei
          direttori generali, dei liquidatori e dei componenti  degli
          organi  di  vigilanza  le disposizioni degli articoli 216 e
          219 e 223 a 225.
             L'esercizio delle azioni di revoca degli  atti  compiuti
          in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.
             Il commissario liquidatore presenta al procuratore della
          Repubblica  una  relazione  in  conformita'  di  quanto  e'
          disposto dall'art. 33, primo comma".