Art. 82 Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza 1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale, su richiesta di uno o piu' creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare. 2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non e' stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare. 3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'art. 203 della legge fallimentare.
Note all'art. 82: - Il testo dell'art. 195 della legge fallimentare (citata nelle note all'art. 1) e' il seguente: "Art. 195 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa). - Se un'impresa, soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale su richiesta di uno o piu' creditori, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuno nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione. Prima di provvedere il tribunale deve sentire l'autorita' governativa che ha la vigilanza sull'impresa. La sentenza e' comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorita' competente, perche' disponga la liquidazione. Essa e' inoltre notificata e affissa nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento. Contro la sentenza predetta puo' essere proposta opposizione da qualunque interessato, entro trenta giorni dall'affissione, davanti al tribunale che l'ha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore. Il termine per appellare e' di quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso reclamo a norma dell'art. 22. Il tribunale provvede d'ufficio alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verificano le condizioni per le quali a norma delle disposizioni contenute nei titoli III e IV si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici (art. 2093 cod. civ.). La Corte costituzionale con sentenza 27 giugno 1972, n. 110, dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 195, comma secondo, nella parte in cui non pevede l'obbligo per il tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nel corso dell'istruttoria diretta ad accertare lo stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento". - Il testo dell'art. 203 della legge fallimentare (citata nelle note all'art. 1) e' il seguente: "Art. 203 (Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza). - Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilita' illimitata. Si applicano inoltre nei confronti di questi ultimi, degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e dei componenti degli organi di vigilanza le disposizioni degli articoli 216 e 219 e 223 a 225. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il commissario liquidatore presenta al procuratore della Repubblica una relazione in conformita' di quanto e' disposto dall'art. 33, primo comma".