Art. 83. Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti 1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta e' sospeso il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere, salvo il disposto dell'art. 91. 2. Dalla data prevista dal comma 1 si applicano gli articoli 42, 44, 45 e 66, nonche' le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare. 3. Dalla data prevista dal comma 1 contro la banca in liquidazione non puo' essere promossa o proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, ne', per qualsiasi titolo, puo' essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale.
Note all'art. 83: - Il testo degli articoli 42, 44, 45 e 66 della legge fallimentare (citata nelle note all'art. 1) il seguente: "Art. 42 (Beni del fallito). - La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilita' dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi". "Art. 44 (Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento). - Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento". "Art. 45 (Formalita' eseguite dopo la dichiarazione di fallimento). - Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori". "Art. 66 (Azione revocatoria ordinaria). - Il curatore puo' domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile. L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in conronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro". - Si riportano qui di seguito le disposizioni rispettivamente delle sezione II e IV del capo III (degli effetti del fallimento) del titolo II (del fallimento) della citata legge fallimentare: "Sezione II DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER I CREDITORI Art. 51 (Divieto di azioni esecutive individuali). - Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. Art. 52 (Concorso dei creditori). - Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni della legge. Art. 53 Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili). - I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo ccon prelazione. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalita' relative. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se e' stato nominato, puo' anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti al comma precedente. Art. 54 (Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo). - I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto e' ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva, su questo prezzo per la totalita' del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi e' regolata dagli articoli 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Art. 55 (Effetti del fallimento sui debiti pecuniari). - La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effeti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto e' disposto dal terzo comma dell'articolo precedente. I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento. I crediti condizionali partecipano al concorso, a norma degli articoli 95 e 113. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farso valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale. Art. 56 (Compensazione in sede di fallimento). - I creditori hanno diritto di compensare con loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorche' non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore. Art. 57 (Crediti infruttiferi). - I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito. Art. 58 (Obbligazioni). - Le obbligazioni emesse dalle societa' per azioni si valutano al prezzo nominale detratti i rimborsi. Quelle rimborsabili per estrazione a sorte, con somma superiore al prezzo nominale, sono valutate nell'importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate. Il valore di ciascuna obbligazione e' dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si puo' in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo nominale, detratto cio' che e' stato pagato a titolo di rimborso di capitale. Art. 59 (Crediti non pecuniari). - I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento. Art. 60 (Rendita perpetua e rendita vitalizia). - Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa e' riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile. Il creditore di una rendita vitalizia e' ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento. Art. 61 (Creditore di piu' coobbligati solidali). - Il creditore di piu' coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento. Il regresso tra i coobbligati falliti puo' essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito. Art. 62 (Creditore di piu' coobbligati solidali parzialmente soddisfatto). - Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto ha un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto. Art. 63 (Coobbligato o fidejussore al fallito con diritto di garanzia). - Il coobbligato o fidejussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno. Il ricavato della vendita dei beni ipotecari o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta". "Sezione IV DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI Art. 72 (Vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti). - Se un contratto di vendita e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando il compratore e' dichiarato fallito, il venditore ha diritto a compiere la sua prestazione facendo valere nel passivo del fallimento il suo credito per il prezzo. Se egli non intende valersi di tale diritto, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, dichiari di subentrare in luogo del fallito del contratto, assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. Il venditore non puo' mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore ad otto giorni, decorso il quale il contratto s'intende sciolto. In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta e' gia' passata in proprieta' del compratore, il contratto non si scioglie. Se la cosa venduta non e' passata in proprieta' del compratore, il curatore ha la scelta fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto. In caso di scioglimento del contratto il compratore ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo senza che gli sia dovuto risarcimento del danno. Art. 73 (Vendita a termine o a rate). - In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore puo' subentrare nel contratto con l'autorizzazione del giudice delegato; ma il venditore puo' chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Nella vendita a rate con riserva della proprieta' il fallimento del venditore non e' causa di scioglimento del contratto. Art. 74 (Contratto di somministrazione). - Nelle vendite a consegne ripartite e nel contratto di somministrazione si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 72. Tuttavia il curatore che subentra deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne gia' avvenute. Art. 75 (Restituzione di cose non pagate). - Se la cosa mobile oggetto della vendita e' gia' stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non e' ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, ne' altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore puo' riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreche' egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale. Art. 76 (Contratto di borsa a termine). - Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, e' risolto alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento e' versata nel fallimento se il fallito risulta in credito o e' ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario. Art. 77 (Associazione in partecipazione). - L'associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non e' assorbita dalle perdite a suo carico. Egli e' tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti e' applicata la procedura prevista dall'art. 150. Art. 78 Conto corrente, mandato, commissione). - I contratti di conto corrente, di mandato e di commissione si sciolgono per il fallimento di una delle parti. Art. 79 (Possesso del fallito a titolo precario). - Se le cose delle quali il fallito deve la restituzione non si trovano piu' in suo possesso il giorno della dichiarazione di fallimento e il curatore non puo' riprenderle, l'avente diritto puo' far valere nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento. Se il possesso della cosa e' cessato dopo l'apposizione dei sigilli, l'avente diritto puo' chiedre l'integrale pagamento del valore della cosa. Sono salve le disposizioni dell'art. 1706 del codice civile. Art. 80 (Contratto di locazione di immobili). - Il fallimento del locatore, salvo patto contrario, non scioglie il contratto di locazione d'immobili, ma il curatore subentra nel contratto. In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un giusto compenso, che nel dissenso fra le parti e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per il compenso e' privilegiato a norma dell'art. 2764 del codice civile. Art. 81 (Contratto di appalto). - Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, a meno che il curatore, sentito il comitato dei creditori, se e' stato nominato, e con l'autorizzazione del giudice delegato, non dichiari di voler subentrare nel rapporto da'ndone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni venti dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie. La prosecuzione del rapporto non e' consentita nel caso di fallimento dell'appaltatore, quando la considerazione della sua persona e' stato un motivo determinante del contratto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche. Art. 82 (Contratto di assicurazione). - Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento dei rischio. Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio e' anteriore alla dichiarazione di fallimento. Art. 83 (Contratto di edizione). - Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.