Art. 83. 
Effetti del provvedimento  per  la  banca,  per  i  creditori  e  sui
                   rapporti giuridici preesistenti 
  1. Dalla data  di  emanazione  del  provvedimento  che  dispone  la
liquidazione coatta e'  sospeso  il  pagamento  delle  passivita'  di
qualsiasi genere, salvo il disposto dell'art. 91. 
  2. Dalla data prevista dal comma 1 si applicano  gli  articoli  42,
44, 45 e 66, nonche' le disposizioni del titolo II, capo III, sezione
II e sezione IV della legge fallimentare. 
  3. Dalla data prevista dal comma 1 contro la banca in  liquidazione
non puo' essere promossa o proseguita  alcuna  azione,  salvo  quanto
disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, ne', per  qualsiasi
titolo, puo' essere parimenti promosso o  proseguito  alcun  atto  di
esecuzione forzata o cautelare. Per le  azioni  civili  di  qualsiasi
natura derivanti dalla liquidazione e' competente  esclusivamente  il
tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale. 
 
          Note all'art. 83:
             - Il testo degli articoli 42, 44, 45 e  66  della  legge
          fallimentare (citata nelle note all'art. 1) il seguente:
             "Art.  42 (Beni del fallito). - La sentenza che dichiara
          il   fallimento   priva   dalla   sua   data   il   fallito
          dell'amministrazione  e  della disponibilita' dei suoi beni
          esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.
             Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono
          al fallito durante il  fallimento,  dedotte  le  passivita'
          incontrate  per  l'acquisto  e  la  conservazione  dei beni
          medesimi".
             "Art.  44   (Atti   compiuti   dal   fallito   dopo   la
          dichiarazione di fallimento). - Tutti gli atti compiuti dal
          fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione
          di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
             Sono  egualmente  inefficaci  i  pagamenti  ricevuti dal
          fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento".
             "Art. 45 (Formalita' eseguite dopo la  dichiarazione  di
          fallimento).   -   Le  formalita'  necessarie  per  rendere
          opponibili gli atti ai terzi,  se  compiute  dopo  la  data
          della  dichiarazione  di  fallimento,  sono  senza  effetto
          rispetto ai creditori".
             "Art. 66 (Azione revocatoria ordinaria). -  Il  curatore
          puo'  domandare  che  siano  dichiarati inefficaci gli atti
          compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori  secondo
          le norme del codice civile.
             L'azione  si  propone dinanzi al tribunale fallimentare,
          sia in confronto del contraente immediato, sia in  conronto
          dei  suoi  aventi  causa  nei  casi  in cui sia proponibile
          contro costoro".
             -   Si   riportano   qui   di  seguito  le  disposizioni
          rispettivamente delle sezione II e IV del capo  III  (degli
          effetti  del  fallimento)  del  titolo  II (del fallimento)
          della citata legge fallimentare:
                                  "Sezione II
                 DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER I CREDITORI
             Art. 51 (Divieto di  azioni  esecutive  individuali).  -
          Salvo  diversa  disposizione  della legge, dal giorno della
          dichiarazione  di  fallimento  nessuna  azione  individuale
          esecutiva  puo'  essere  iniziata  o  proseguita  sui  beni
          compresi nel fallimento.
             Art. 52 (Concorso dei creditori). - Il  fallimento  apre
          il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
             Ogni  credito, anche se munito di diritto di prelazione,
          deve essere accertato secondo le norme stabilite  dal  capo
          V, salvo diverse disposizioni della legge.
             Art.  53  Creditori  muniti  di  pegno  o  privilegio su
          mobili). - I crediti garantiti  da  pegno  o  assistiti  da
          privilegio  a  norma  degli articoli 2756 e 2761 del codice
          civile  possono  essere   realizzati   anche   durante   il
          fallimento,  dopo  che  sono  stati ammessi al passivo ccon
          prelazione.
             Per essere autorizzato  alla  vendita  il  creditore  fa
          istanza  al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore
          e il comitato dei  creditori,  stabilisce  con  decreto  il
          tempo  della  vendita,  disponendo  se  questa debba essere
          fatta ad offerte private o all'incanto, e  determinando  le
          modalita' relative.
             Il  giudice delegato, sentito il comitato dei creditori,
          se e' stato nominato, puo' anche autorizzare il curatore  a
          riprendere  le  cose  sottoposte  a  pegno  o a privilegio,
          pagando il creditore, o ad eseguire  la  vendita  nei  modi
          stabiliti al comma precedente.
             Art.   54  (Diritto  dei  creditori  privilegiati  nella
          ripartizione  dell'attivo).  -  I  creditori  garantiti  da
          ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di
          prelazione  sul  prezzo dei beni vincolati per il capitale,
          gli  interessi  e  le  spese;  se  non   sono   soddisfatti
          integralmente,   concorrono,  per  quanto  e'  ancora  loro
          dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del
          resto dell'attivo.
             Essi   hanno   diritto   di   concorrere   anche   nelle
          ripartizioni  che si eseguono prima della distribuzione del
          prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso,  se
          ottengono   un'utile  collocazione  definitiva,  su  questo
          prezzo per la totalita'  del  loro  credito,  computati  in
          primo   luogo   gli  interessi,  l'importo  ricevuto  nelle
          ripartizioni anteriori  viene  detratto  dalla  somma  loro
          assegnata  per essere attribuito ai creditori chirografari.
          Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito
          garantito, per  il  capitale  non  soddisfatto  essi  hanno
          diritto   di  trattenere  solo  la  percentuale  definitiva
          assegnata ai creditori chirografari.
             L'estensione del diritto di prelazione agli interessi e'
          regolata dagli articoli 2788 e 2855, commi secondo e terzo,
          del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione
          di fallimento all'atto di pignoramento.
             Art. 55 (Effetti del fallimento sui debiti pecuniari). -
          La  dichiarazione  di  fallimento  sospende  il corso degli
          interessi convenzionali o legali, agli effeti del concorso,
          fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non
          siano garantiti da ipoteca, da pegno  o  privilegio,  salvo
          quanto   e'   disposto   dal   terzo   comma  dell'articolo
          precedente.
             I debiti pecuniari del fallito si  considerano  scaduti,
          agli  effetti  del concorso, alla data di dichiarazione del
          fallimento.
             I crediti condizionali partecipano al concorso, a  norma
          degli  articoli  95  e  113.  Sono  compresi  tra i crediti
          condizionali quelli che non possono farso valere contro  il
          fallito,   se   non   previa  escussione  di  un  obbligato
          principale.
             Art. 56 (Compensazione  in  sede  di  fallimento).  -  I
          creditori hanno diritto di compensare con loro debiti verso
          il  fallito  i  crediti  che  essi vantano verso lo stesso,
          ancorche'  non  scaduti  prima   della   dichiarazione   di
          fallimento.
             Per  i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non
          ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per  atto
          tra  vivi  dopo  la dichiarazione di fallimento o nell'anno
          anteriore.
             Art. 57 (Crediti infruttiferi). - I crediti infruttiferi
          non  ancora  scaduti  alla  data  della  dichiarazione   di
          fallimento  sono  ammessi  al  passivo  per l'intera somma.
          Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti  gli
          interessi   composti,  in  ragione  del  cinque  per  cento
          all'anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del
          mandato di pagamento sino  al  giorno  della  scadenza  del
          credito.
             Art.  58  (Obbligazioni). - Le obbligazioni emesse dalle
          societa' per azioni si valutano al prezzo nominale detratti
          i rimborsi.
             Quelle rimborsabili per estrazione a  sorte,  con  somma
          superiore  al  prezzo  nominale, sono valutate nell'importo
          equivalente al capitale che si ottiene riducendo al  valore
          attuale,  sulla base dell'interesse composto del cinque per
          cento,  l'ammontare  complessivo  delle  obbligazioni   non
          ancora  sorteggiate.  Il valore di ciascuna obbligazione e'
          dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale
          per il numero delle obbligazioni non estinte. Non  si  puo'
          in  alcun  caso  attribuire  alle  obbligazioni  un  valore
          inferiore al prezzo nominale, detratto cio'  che  e'  stato
          pagato a titolo di rimborso di capitale.
             Art.  59  (Crediti  non  pecuniari).  -  I  crediti  non
          scaduti, aventi  per  oggetto  una  prestazione  in  danaro
          determinata  con  riferimento  ad altri valori o aventi per
          oggetto una  prestazione  diversa  dal  danaro,  concorrono
          secondo  il  loro  valore  alla data della dichiarazione di
          fallimento.
             Art. 60 (Rendita perpetua e rendita vitalizia). - Se nel
          passivo del fallimento sono compresi  crediti  per  rendita
          perpetua,  questa  e' riscattata a norma dell'art. 1866 del
          codice civile.
             Il creditore di una  rendita  vitalizia  e'  ammesso  al
          passivo  per una somma equivalente al valore capitale della
          rendita  stessa   al   momento   della   dichiarazione   di
          fallimento.
             Art.  61  (Creditore di piu' coobbligati solidali). - Il
          creditore  di  piu'  coobbligati  in  solido  concorre  nel
          fallimento  di  quelli  tra  essi  che  sono  falliti,  per
          l'intero credito in capitale e accessori,  sino  al  totale
          pagamento.
             Il  regresso  tra  i  coobbligati  falliti  puo'  essere
          esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto
          per l'intero credito.
             Art.  62  (Creditore  di   piu'   coobbligati   solidali
          parzialmente  soddisfatto). - Il creditore che, prima della
          dichiarazione di fallimento, ha ricevuto ha un  coobbligato
          in  solido  col  fallito  o da un fideiussore una parte del
          proprio credito ha diritto di concorrere nel fallimento per
          la parte non riscossa.
             Il coobbligato che  ha  diritto  di  regresso  verso  il
          fallito  ha  diritto di concorrere nel fallimento di questo
          per la somma pagata.
             Tuttavia il creditore ha diritto di farsi  assegnare  la
          quota   di   riparto   spettante   al  coobbligato  fino  a
          concorrenza   di    quanto    ancora    dovutogli.    Resta
          impregiudicato  il  diritto  verso  il  coobbligato  se  il
          creditore rimane parzialmente insoddisfatto.
             Art.  63  (Coobbligato  o  fidejussore  al  fallito  con
          diritto  di  garanzia).  - Il coobbligato o fidejussore del
          fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di
          lui a garanzia della sua azione di  regresso  concorre  nel
          fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
             Il  ricavato  della  vendita  dei beni ipotecari o delle
          cose date in pegno spetta al creditore in  deduzione  della
          somma dovuta".
                                  "Sezione IV
              DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI
                                 PREESISTENTI
             Art.  72  (Vendita  non  ancora  eseguita  da entrambi i
          contraenti).  -  Se  un  contratto  di  vendita  e'  ancora
          ineseguito  o  non  compiutamente  eseguito  da entrambe le
          parti  quando  il  compratore  e'  dichiarato  fallito,  il
          venditore  ha diritto a compiere la sua prestazione facendo
          valere nel passivo del fallimento il  suo  credito  per  il
          prezzo.
             Se   egli   non   intende   valersi   di  tale  diritto,
          l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando  il
          curatore,   con   l'autorizzazione  del  giudice  delegato,
          dichiari di subentrare in luogo del fallito del  contratto,
          assumendone   tutti   gli   obblighi  relativi,  ovvero  di
          sciogliersi dal medesimo.
             Il venditore non  puo'  mettere  in  mora  il  curatore,
          facendogli  assegnare  dal  giudice delegato un termine non
          superiore ad otto giorni, decorso  il  quale  il  contratto
          s'intende sciolto.
             In  caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta
          e' gia' passata in proprieta' del compratore, il  contratto
          non  si  scioglie.    Se  la cosa venduta non e' passata in
          proprieta' del compratore, il curatore  ha  la  scelta  fra
          l'esecuzione  e  lo  scioglimento del contratto. In caso di
          scioglimento del contratto il compratore ha diritto di  far
          valere  il  proprio  credito  nel passivo senza che gli sia
          dovuto risarcimento del danno.
            Art. 73 (Vendita a termine  o  a  rate).  -  In  caso  di
          fallimento  del compratore, se il prezzo deve essere pagato
          a termine  o  a  rate,  il  curatore  puo'  subentrare  nel
          contratto  con l'autorizzazione del giudice delegato; ma il
          venditore puo' chiedere cauzione a  meno  che  il  curatore
          paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse
          legale.
             Nella  vendita  a  rate  con riserva della proprieta' il
          fallimento del venditore non e' causa di  scioglimento  del
          contratto.
             Art. 74 (Contratto di somministrazione). - Nelle vendite
          a consegne ripartite e nel contratto di somministrazione si
          applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto
          dell'art. 72.
             Tuttavia   il   curatore   che   subentra   deve  pagare
          integralmente il prezzo anche delle consegne gia' avvenute.
             Art. 75 (Restituzione di cose non pagate). - Se la  cosa
          mobile  oggetto  della  vendita  e'  gia'  stata spedita al
          compratore  prima  della  dichiarazione  di  fallimento  di
          questo,  ma  non  e' ancora a sua disposizione nel luogo di
          destinazione,  ne'  altri  ha  acquistato   diritti   sulla
          medesima,   il  venditore  puo'  riprenderne  il  possesso,
          assumendo a suo carico le spese e restituendo  gli  acconti
          ricevuti,  sempreche'  egli  non  preferisca  dar  corso al
          contratto facendo valere nel  passivo  il  credito  per  il
          prezzo,  o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa
          pagandone il prezzo integrale.
             Art. 76 (Contratto di borsa a termine). -  Il  contratto
          di   borsa   a   termine,  se  il  termine  scade  dopo  la
          dichiarazione di  fallimento  di  uno  dei  contraenti,  e'
          risolto  alla  data  della  dichiarazione di fallimento. La
          differenza fra il prezzo contrattuale  e  il  valore  delle
          cose  o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento
          e' versata nel fallimento se il fallito risulta in  credito
          o e' ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.
             Art.    77    (Associazione    in   partecipazione).   -
          L'associazione  in  partecipazione  si  scioglie   per   il
          fallimento  dell'associante.  L'associato ha diritto di far
          valere  nel  passivo  il  credito  per  quella  parte   dei
          conferimenti, la quale non e' assorbita dalle perdite a suo
          carico.
             Egli  e'  tenuto al versamento della parte ancora dovuta
          nei limiti delle perdite che sono a suo carico.
             Nei suoi confronti e' applicata  la  procedura  prevista
          dall'art.  150.
             Art.  78  Conto  corrente,  mandato,  commissione).  - I
          contratti di conto corrente, di mandato e di commissione si
          sciolgono per il fallimento di una delle parti.
             Art. 79 (Possesso del fallito a titolo precario).  -  Se
          le  cose delle quali il fallito deve la restituzione non si
          trovano piu' in suo possesso il giorno della  dichiarazione
          di  fallimento e il curatore non puo' riprenderle, l'avente
          diritto puo' far valere  nel  passivo  il  credito  per  il
          valore  che la cosa aveva alla data della dichiarazione del
          fallimento.
             Se il possesso della cosa e' cessato dopo  l'apposizione
          dei  sigilli,  l'avente  diritto  puo'  chiedre l'integrale
          pagamento del valore della cosa.
             Sono salve le disposizioni  dell'art.  1706  del  codice
          civile.
             Art.  80  (Contratto  di  locazione  di  immobili). - Il
          fallimento  del  locatore,  salvo  patto   contrario,   non
          scioglie  il  contratto  di  locazione  d'immobili,  ma  il
          curatore subentra nel contratto.
             In caso di fallimento del conduttore, il  curatore  puo'
          in  qualunque  tempo recedere dal contratto, corrispondendo
          al locatore un giusto compenso, che  nel  dissenso  fra  le
          parti  e'  determinato  dal  giudice  delegato, sentiti gli
          interessati. Il credito per il compenso e'  privilegiato  a
          norma dell'art. 2764 del codice civile.
             Art.  81  (Contratto  di  appalto).  -  Il  contratto di
          appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, a
          meno che il curatore, sentito il comitato dei creditori, se
          e' stato  nominato,  e  con  l'autorizzazione  del  giudice
          delegato,  non  dichiari  di  voler subentrare nel rapporto
          da'ndone  comunicazione  all'altra  parte  nel  termine  di
          giorni  venti dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo
          idonee garanzie.
             La prosecuzione del rapporto non e' consentita nel  caso
          di  fallimento  dell'appaltatore,  quando la considerazione
          della sua persona  e'  stato  un  motivo  determinante  del
          contratto.
             Sono salve le norme relative al contratto di appalto per
          le opere pubbliche.
             Art.  82  (Contratto  di assicurazione). - Il fallimento
          dell'assicurato non scioglie il contratto di  assicurazione
          contro   i   danni,   salvo   patto   contrario   e   salva
          l'applicazione dell'art.  1898  del  codice  civile  se  ne
          deriva un aggravamento dei rischio.
             Se  il  contratto continua, il credito dell'assicuratore
          per  i   premi   non   pagati   deve   essere   soddisfatto
          integralmente, anche se la scadenza del premio e' anteriore
          alla dichiarazione di fallimento.
             Art.  83  (Contratto  di  edizione).  -  Gli effetti del
          fallimento dell'editore  sul  contratto  di  edizione  sono
          regolati dalla legge speciale.