Art. 88 
                  Appello e ricorso per cassazione 
 
  1. Contro la sentenza del tribunale puo' essere  proposto  appello,
anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla  data
di notificazione della stessa. Al  giudizio  di  appello  si  applica
l'art. 87, commi 4, in quanto compatibile, e 5. 
  2. Il termine per il ricorso per cassazione e' ridotto alla meta' e
decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello. 
  3.  Le  sentenze  pronunciate  in  ogni  grado  del   giudizio   di
opposizione sono esecutive con il passaggio in giudicato. 
  4. Per quanto non  espressamente  previsto  dalle  norme  contenute
nell'art. 87 e nel presente articolo, al giudizio di  opposizione  si
applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul processo
di cognizione.