Art. 93 
                     Concordato di liquidazione 
 
  1. In qualsiasi stadio della procedura di  liquidazione  coatta,  i
commissari, con il parere del comitato  di  sorveglianza,  ovvero  la
banca  ai  sensi  dell'art.   152,   secondo   comma,   della   legge
fallimentare,  con  il  parere  degli  organi  liquidatori,   possono
proporre un concordato al tribunale del luogo dove  l'impresa  ha  la
sede legale. La proposta di concordato deve essere autorizzata  dalla
Banca d'Italia. 
  2. La proposta di concordato deve indicare la  percentuale  offerta
ai creditori chirografari, il tempo  del  pagamento  e  le  eventuali
garanzie. 
  3. L'obbligo di pagare le quote di concordato puo'  essere  assunto
da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. 
In tal caso l'azione dei creditori per  l'esecuzione  del  concordato
non puo' esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti  delle
rispettive quote. 
  4. La proposta di concordato e il parere degli  organi  liquidatori
sono depositati nella cancelleria del tribunale.  La  Banca  d'Italia
puo' stabilire altre forme di pubblicita'. 
  5. Entro  trenta  giorni  dal  deposito,  gli  interessati  possono
proporre opposizione con ricorso depositato  nella  cancelleria,  che
viene comunicato al commissario. 
  6. Il tribunale decide con sentenza in camera  di  consiglio  sulla
proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del  parere
su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. La sentenza e' pubblicata
mediante deposito in cancelleria e nelle altre  forme  stabilite  dal
tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli
opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'art.  88,  commi
1, primo periodo, 2, 3 e 4. 
  7.  Durante  la  procedura  di  concordato  i  commissari   possono
procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'art. 91.