Art. 97 
       Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura  di
liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie  non  si  svolge
con regolarita' o con speditezza, la Banca d'Italia puo' disporre  la
sostituzione dei liquidatori, nonche'  dei  membri  degli  organi  di
sorveglianza. 
  2. Il  provvedimento  di  sostituzione  e'  pubblicato  secondo  le
modalita' previste dall'art. 81, comma 2. 
  3.  La  sostituzione  degli  organi  liquidatori  non  comporta  il
mutamento della procedura di liquidazione.