Art. 97 Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarita' o con speditezza, la Banca d'Italia puo' disporre la sostituzione dei liquidatori, nonche' dei membri degli organi di sorveglianza. 2. Il provvedimento di sostituzione e' pubblicato secondo le modalita' previste dall'art. 81, comma 2. 3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.