Art. 99 
                 Liquidazione coatta amministrativa 
 
  1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo  si
applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III. 
  2. La liquidazione coatta amministrativa  della  capogruppo,  oltre
che nei casi previsti dall'art. 80, puo' essere  disposta  quando  le
inadempienze nell'esercizio  dell'attivita'  prevista  dall'art.  61,
comma 4, siano di eccezionale gravita'. 
  3. I  commissari  liquidatori  depositano  annualmente,  presso  la
cancelleria del tribunale del luogo dove la  capogruppo  ha  la  sede
legale, una relazione sulla  situazione  contabile  e  sull'andamento
della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento  delle
procedure cui sono sottoposte altre societa'  del  gruppo  sia  sugli
eventuali interventi  a  tutela  dei  depositanti.  La  relazione  e'
accompagnata da un rapporto del comitato di  sorveglianza.  La  Banca
d'Italia puo' prescrivere speciali forme di pubblicita'  per  rendere
noto l'avvenuto deposito della relazione. 
  4. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e 6. 
  5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, com-
pete ai commissari  l'esperimento  dell'azione  revocatoria  prevista
dall'art. 67 della legge fallimentare nei confronti di altre societa'
del gruppo. L'azione puo' essere esperita per gli  atti  indicati  ai
numeri 1), 2) e 3) dell'art. 67 della legge  fallimentare  che  siano
stati posti in essere nei cinque anni anteriori al  provvedimento  di
liquidazione coatta e per gli atti indicati al numero 4) e al secondo
comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere  nei  tre
anni anteriori. 
 
          Nota all'art. 99: 
             - Il testo dell'art. 67 della legge fallimentare (citata
          nelle note all'art. 1) e' il seguente: 
             "Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). -
          Sono revocati,  salvo  che  l'altra  parte  provi  che  non
          conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 
              1) gli atti a titolo  oneroso  compiuti  nei  due  anni
          anteriori alla  dichiarazione  di  fallimento,  in  cui  le
          prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal  fallito
          sorpassano notevolmente cio' che a  lui  e'  stato  dato  o
          promesso; 
              2) gli atti estintivi di debiti  pecuniari  scaduti  ed
          esigibili non effettuati  con  danaro  o  con  altri  mezzi
          normali di pagamento, se compiuti nei  due  anni  anteriori
          alla dichiarazione di fallimento; 
              3) i pegni,  le  anticresi  e  le  ipoteche  volontarie
          costituiti nei due anni  anteriori  alla  dichiarazione  di
          fallimento per debiti preesistenti non scaduti: 
              4) i pegni, le anticresi e  le  ipoteche  giudiziali  o
          volontarie   costituiti   entro   l'anno   anteriore   alla
          dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. 
             Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra
          parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i 
 
          pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo
          oneroso e quelli costitutivi di un  diritto  di  prelazione
          per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno
          anteriore alla dichiarazione di fallimento. 
             Le disposizioni di  questo  articolo  non  si  applicano
          all'istituto di  emissione,  agli  istituti  autorizzati  a
          compiere operazioni di credito su  pegno,  limitatamente  a
          queste operazioni e agli  istituti  di  credito  fondiario.
          Sono salve le disposizioni delle leggi speciali".