Art. 5.
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 10 settembre 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  ANDREATTA,  Ministro  degli  affari
                                  esteri
                                  FABBRI, Ministro della difesa
                                  CONSO,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
                                  SPAVENTA, Ministro del  bilancio  e
                                  della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: CONSO