Art. 10. Provvedimenti ministeriali sul piano di estinzione 1. Il piano di estinzione dei debiti, composto come indicato all'art. 6, e' corredato dalla seguente documentazione: a) conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso; b) deliberazione di revisione straordinaria dei residui; c) osservazioni dei creditori non ammessi alla liquidazione; d) osservazioni dell'ente. 2. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del piano, chiede, se lo ritiene opportuno, all'organo straordinario di liquidazione i chiarimenti e le precisazioni necessarie per valutare in tutti i suoi aspetti il piano di estinzione proposto ed esprime sullo stesso il parere di merito, apportando eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso. L'organo straordinario di liquidazione e' tenuto a fornire risposta entro trenta giorni, durante i quali il termine di approvazione e' sospeso. 3. Il Ministro dell'interno entro centottanta giorni approva, visto il parere della commissione di ricerca per la finanza locale, il pi- ano di estinzione con proprio decreto, autorizza l'organo straordinario della liquidazione all'alienazione dei beni e delle altre attivita' e all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti nei limiti di cui all'art. 21, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8. Il decreto e' notificato in via amministrativa all'organo straordinario di liquidazione per la sua esecuzione e contestualmente all'ente interessato ed agli altri organi ed uffici interessati ad adempimenti connessi al piano ovvero al rispetto delle sue prescrizioni.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 21, comma 3, del citato D.L. n. 8/1993 si veda la precedente nota all'art. 1.