Art. 10. 
         Provvedimenti ministeriali sul piano di estinzione 
  1. Il piano  di  estinzione  dei  debiti,  composto  come  indicato
all'art. 6, e' corredato dalla seguente documentazione: 
    a) conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso; 
    b) deliberazione di revisione straordinaria dei residui; 
    c) osservazioni dei creditori non ammessi alla liquidazione; 
    d) osservazioni dell'ente. 
  2.  La  commissione  di  ricerca  per  la   finanza   locale   cura
l'istruttoria del piano, chiede, se lo ritiene opportuno,  all'organo
straordinario  di  liquidazione  i  chiarimenti  e  le   precisazioni
necessarie  per  valutare  in  tutti  i  suoi  aspetti  il  piano  di
estinzione proposto ed esprime sullo  stesso  il  parere  di  merito,
apportando eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso.  L'organo
straordinario di liquidazione e'  tenuto  a  fornire  risposta  entro
trenta giorni, durante i quali il termine di approvazione e' sospeso. 
  3. Il Ministro dell'interno entro centottanta giorni approva, visto
il parere della commissione di ricerca per la finanza locale, il  pi-
ano  di  estinzione   con   proprio   decreto,   autorizza   l'organo
straordinario della liquidazione all'alienazione  dei  beni  e  delle
altre attivita' e all'assunzione del mutuo con la  Cassa  depositi  e
prestiti nei limiti di cui all'art. 21, comma 3, del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8. Il decreto e' notificato  in  via  amministrativa
all'organo straordinario di liquidazione  per  la  sua  esecuzione  e
contestualmente all'ente interessato ed agli altri organi  ed  uffici
interessati ad adempimenti connessi al piano ovvero al rispetto delle
sue prescrizioni. 
 
          Nota all'art. 10:
             - Per il testo dell'art. 21, comma 3, del citato D.L. n.
          8/1993 si veda la precedente nota all'art. 1.