Art. 11. 
                     Gestione della liquidazione 
  1. L'organo straordinario di liquidazione istituisce il servizio di
cassa stipulando apposita convenzione con  un  istituto  bancario  ed
aprendo un conto intestato a se' stesso. Per gli enti locali  il  cui
tesoriere e' un istituto di credito, il servizio di cassa e'  gestito
da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto  vengono  versati  gli
elementi della massa attiva, a misura che si  riscuotono,  e  vengono
tratti i mandati dei  pagamenti,  con  modalita'  analoghe  a  quelle
vigenti per le  province  ed  i  comuni  con  firma  del  commissario
straordinario di liquidazione  o  del  presidente  della  commissione
straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla
tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n.  720  e  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio  1990.  In
caso di deficienza di cassa l'organo  straordinario  di  liquidazione
puo' richiedere al  proprio  cassiere  un'anticipazione  fino  ad  un
massimo di L. 5.000.000 per i comuni fino a 5.000 abitanti  e  di  L.
10.000.000 per gli altri comuni, comunque, per  ambedue  le  ipotesi,
entro il limite di un  quarto  del  mutuo  assistito  dal  contributo
statale. 
  2. L'organo straordinario della liquidazione, in esecuzione del pi-
ano di estinzione approvato  dal  Ministro  dell'interno,  attua  con
sollecitudine tutti i provvedimenti necessari all'acquisizione  delle
entrate che costituiscono la massa attiva e quelli per  il  pagamento
della massa passiva ammessa alla liquidazione. 
  3. Il tesoriere dell'ente versa all'istituto bancario che  provvede
al  servizio   di   cassa   della   liquidazione   ovvero   accredita
sull'apposito  conto,  se  tiene   il   servizio   di   cassa   della
liquidazione, tutte le riscossioni che dovesse eseguire in conto  dei
residui, salvo  diversa  disposizione  dell'organo  straordinario  di
liquidazione. 
  4. L'organo straordinario della liquidazione provvede al  pagamento
dei residui passivi e dei debiti fuori bilancio. Per i debiti di  cui
alla  lettera  e)   dell'art.   6   acquisisce   preventivamente   il
provvedimento di estinzione della  procedura  esecutiva.  Qualora  il
flusso di entrata delle riscossioni della massa  attiva  si  realizzi
gradualmente, l'organo  straordinario  della  liquidazione  provvede,
nelle  forme  che  ritiene  opportune,  a  pagamenti  frazionati  dei
creditori con criteri proporzionali. 
  5. L'istituto di credito incaricato del  servizio  di  cassa  della
liquidazione e' tenuto a fornire informazioni sui flussi di entrata e
di spesa qualora fosse  disposto  in  tal  senso  dal  Ministero  del
tesoro. 
  6. In presenza di eventi straordinari o imprevisti  che  comportano
una diminuzione della massa attiva o della mancata  vendita  di  beni
disponibili dell'ente tali da compromettere l'esecuzione del piano di
estinzione, l'organo straordinario della  liquidazione  propone  alla
commissione di ricerca per  la  finanza  locale,  per  il  parere  di
competenza,  le  necessarie  modifiche  al  piano   con   l'eventuale
richiesta di un'adeguamento del contributo erariale nel rispetto  dei
limiti massimi consentiti  per  legge.  La  revisione  del  piano  di
estinzione puo' essere proposta una sola volta. 
  7. La disponibilita' di cassa, che eventualmente  residua  dopo  il
pagamento  dei  debiti,  e'  versata,  a   cura   dell'organo   della
liquidazione alla tesoreria comunale entro quindici giorni dalla data
di esecutivita' della deliberazione che approva il  rendiconto  della
gestione della liquidazione e ne e'  data  contestuale  comunicaziona
all'ente. Nel caso in cui il piano di estinzione sia stato finanziato
col  mutuo  appositamente  autorizzato  dal  Ministero  dell'interno,
l'importo  relativo,  fino  alla  concorrenza  della   disponibilita'
residua, e' versato allo Stato in conto entrate eventuali del tesoro. 
 
          Note all'art. 11:
             -  La  legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: "Istituzione
          del sistema  di  tesoreria  unica  per  enti  ed  organismi
          pubblici".
             -  Il  D.P.C.M.  2  luglio  1990  reca:  "Modifiche alla
          tabella A annessa alla  legge  29  ottobre  1984,  n.  720,
          recante istituzione del sistema di tesoreria unica per enti
          ed organismi pubblici".