Art. 11. Gestione della liquidazione 1. L'organo straordinario di liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a se' stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere e' un istituto di credito, il servizio di cassa e' gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalita' analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della commissione straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990. In caso di deficienza di cassa l'organo straordinario di liquidazione puo' richiedere al proprio cassiere un'anticipazione fino ad un massimo di L. 5.000.000 per i comuni fino a 5.000 abitanti e di L. 10.000.000 per gli altri comuni, comunque, per ambedue le ipotesi, entro il limite di un quarto del mutuo assistito dal contributo statale. 2. L'organo straordinario della liquidazione, in esecuzione del pi- ano di estinzione approvato dal Ministro dell'interno, attua con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari all'acquisizione delle entrate che costituiscono la massa attiva e quelli per il pagamento della massa passiva ammessa alla liquidazione. 3. Il tesoriere dell'ente versa all'istituto bancario che provvede al servizio di cassa della liquidazione ovvero accredita sull'apposito conto, se tiene il servizio di cassa della liquidazione, tutte le riscossioni che dovesse eseguire in conto dei residui, salvo diversa disposizione dell'organo straordinario di liquidazione. 4. L'organo straordinario della liquidazione provvede al pagamento dei residui passivi e dei debiti fuori bilancio. Per i debiti di cui alla lettera e) dell'art. 6 acquisisce preventivamente il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva. Qualora il flusso di entrata delle riscossioni della massa attiva si realizzi gradualmente, l'organo straordinario della liquidazione provvede, nelle forme che ritiene opportune, a pagamenti frazionati dei creditori con criteri proporzionali. 5. L'istituto di credito incaricato del servizio di cassa della liquidazione e' tenuto a fornire informazioni sui flussi di entrata e di spesa qualora fosse disposto in tal senso dal Ministero del tesoro. 6. In presenza di eventi straordinari o imprevisti che comportano una diminuzione della massa attiva o della mancata vendita di beni disponibili dell'ente tali da compromettere l'esecuzione del piano di estinzione, l'organo straordinario della liquidazione propone alla commissione di ricerca per la finanza locale, per il parere di competenza, le necessarie modifiche al piano con l'eventuale richiesta di un'adeguamento del contributo erariale nel rispetto dei limiti massimi consentiti per legge. La revisione del piano di estinzione puo' essere proposta una sola volta. 7. La disponibilita' di cassa, che eventualmente residua dopo il pagamento dei debiti, e' versata, a cura dell'organo della liquidazione alla tesoreria comunale entro quindici giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione e ne e' data contestuale comunicaziona all'ente. Nel caso in cui il piano di estinzione sia stato finanziato col mutuo appositamente autorizzato dal Ministero dell'interno, l'importo relativo, fino alla concorrenza della disponibilita' residua, e' versato allo Stato in conto entrate eventuali del tesoro.
Note all'art. 11: - La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici". - Il D.P.C.M. 2 luglio 1990 reca: "Modifiche alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici".