Art. 13. Rendiconto della liquidazione 1. Nel termine di trenta giorni dall'ultimazione delle operazioni della liquidazione, l'organo straordinario della liquidazione approva il rendiconto della stessa e trasmette la deliberazione al comitato regionale di controllo ed all'ente locale. 2. Il rendiconto elenca per ciascuna partita attiva e passiva della liquidazione rispettivamente le somme riscosse e pagate, nonche' quelle rimaste da riscuotere. Indica gli scostamenti rispetto al pi- ano di estinzione approvato col decreto del Ministro dell'interno, illustrandone i motivi ed i provvedimenti adottati per l'assestamento del piano. Evidenzia il risultato della gestione della liquidazione. 3. Il rendiconto e' redatto secondo lo schema allegato E al presente decreto.