Art. 13. 
                    Rendiconto della liquidazione 
  1. Nel termine di trenta giorni dall'ultimazione  delle  operazioni
della liquidazione, l'organo straordinario della liquidazione approva
il rendiconto della stessa e trasmette la deliberazione  al  comitato
regionale di controllo ed all'ente locale. 
  2. Il rendiconto elenca per ciascuna partita attiva e passiva della
liquidazione rispettivamente le  somme  riscosse  e  pagate,  nonche'
quelle rimaste da riscuotere. Indica gli scostamenti rispetto al  pi-
ano di estinzione approvato col decreto  del  Ministro  dell'interno,
illustrandone i motivi ed i provvedimenti adottati per l'assestamento
del piano. Evidenzia il risultato della gestione della liquidazione. 
  3. Il rendiconto  e'  redatto  secondo  lo  schema  allegato  E  al
presente decreto.