Art. 14. 
                 Principi del bilancio riequilibrato 
          e contestuali provvedimenti dell'ente dissestato 
  1. L'ipotesi di bilancio riequilibrato redatta su modello ufficiale
e' deliberata dal consiglio dell'ente o dal commissario  nominato  ai
sensi dell'art. 39 della legge n. 142 del 1990 ed  e'  presentata  al
Ministro dell'interno nel termine perentorio di tre mesi  dalla  data
di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica  di  nomina
dell'organo  straordinario  della  liquidazione.  L'inosservanza  del
termine per la deliberazione dell'ipotesi di  bilancio  riequilibrato
integra l'ipotesi di cui all'art. 39,  comma  1,  lettera  a),  della
legge n. 142 del 1990. 
  2. La  deliberazione  con  la  quale  l'ente  adotta  l'ipotesi  di
bilancio e'  soggetta  al  controllo  di  legittimita'  del  comitato
regionale di controllo. 
  3. L'ipotesi di bilancio riequilibrato comprende anche l'ipotesi di
relazione  previsionale  e  programmatica  per  il  triennio  che  ne
costituisce allegato. 
  4. L'ipotesi di bilancio e' formulata: 
    a) obbligatoriamente, sulla  base  della  previsione  di  aumento
delle imposte, delle tasse e dei  canoni  patrimoniali  nella  misura
massima consentita dalla legge, con il recupero della base imponibile
totalmente o parzialmente evasa; 
    b) sulla base del contributo erariale per l'allineamento alla me-
dia  dei  contributi  erariali  dei  comuni   della   stessa   classe
demografica, calcolata ad inizio dell'anno  relativo  all'ipotesi  di
bilancio, a norma dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 66  del
1989; 
    c) obbligatoriamente, sulla base della mobilita' attuata  per  il
personale dipendente eccedente il rapporto medio  dipendenti/abitanti
della  fascia  demografica  di  appartenenza,  quale  risulta   dalla
circolare F.L. del Ministero dell'interno n. 22/1989  del  27  giugno
1989; 
    d) sulla base dell'eliminazione dei servizi non indispensabili  e
del contenimento  degli  altri  livelli  di  spesa  entro  limiti  di
prudenza; 
    e)  sulla  base  di   rate   di   ammortamento   conseguenti   al
consolidamento dell'esposizione debitoria con  la  Cassa  depositi  e
prestiti; 
    f)  sulla  base  di  un  contributo  una  tantum  del   Ministero
dell'interno per il trattamento  economico  del  personale  posto  in
mobilita'; 
    g) sulla base del contenimento delle perdite  di  gestione  degli
enti ed organismi dipendenti dall'ente locale nonche'  delle  aziende
municipalizzate,  provincializzate,  consortili  e  speciali,   entro
limiti compatibili con il bilancio riequilibrato dell'ente e sino  al
definitivo  risanamento  della  gestione  degli  enti,  organismi  ed
aziende. 
  5. Contestualmente alla  deliberazione  dell'ipotesi  di  bilancio,
l'ente locale delibera: 
    a) l'aumento di tutte le imposte e tasse (compreso il  contributo
per gli oneri di urbanizzazione) e di  tutti  i  canoni  patrimoniali
alle misure massime stabilite dalla legge; 
    b) provvedimenti di immediata applicazione tendenti ad  eliminare
ogni caso di evasione dei tributi e dei canoni patrimoniali; 
    c) la rideterminazione della pianta  organica  con  la  riduzione
della stessa entro il rapporto medio dipendenti/abitanti della fascia
demografica di appartenenza; 
    d) la graduatoria  del  personale  posto  in  mobilita',  formata
tenendo conto dell'anzianita' di servizio presso l'ente, a parita' di
anzianita' del numero delle persone a carico ed in caso di  ulteriore
parita', dell'anzianita' anagrafica; 
    e) i provvedimenti relativi al risanamento  economico-finanziario
degli enti ed organismi dipendenti  dall'ente  locale  nonche'  delle
aziende  municipalizzate,  provincializzate,  consortili  e  speciali
dell'ente, secondo le norme vigenti in materia. 
  6. L'ipotesi di bilancio e' stabilmente riequilibrata quando  viene
assicurato  un  pareggio  economico   e   finanziario   che   preveda
ragionevoli rapporti tra le diverse componenti della  spesa  in  modo
che una o piu' di esse non ne comprimano altre, rendendo  impossibile
la copertura finanziaria dei servizi indispensabili. 
  7.  La  presentazione  al  Ministro  dell'interno  dell'ipotesi  di
bilancio di cui al comma 1 si intende realizzata mediante il deposito
dell'atto alla commissione di ricerca per la finanza locale  operante
presso   il   Ministero    dell'interno    -    Direzione    generale
dell'Amministrazione civile, unitamente ai seguenti documenti: 
    a) relazione previsionale e programmatica, nella quale  sia  data
dimostrazione della razionalizzazione dei servizi  e  della  maggiore
economicita' ed efficienza che si vuole raggiungere, con  allegati  i
piani finanziari delle opere pubbliche realizzate  negli  ultimi  tre
anni o in corso di realizzazione; 
    b) relazione del revisore o del collegio dei revisori dei  conti,
sull'ipotesi di bilancio; 
    c) rapporto dell'ente ai fini  dell'istruttoria  dell'ipotesi  di
bilancio, redatto sul modello conforme  all'allegato  F  al  presente
decreto; 
    d)  deliberazioni  di  aumento   dei   tributi   e   dei   canoni
patrimoniali; 
    e) deliberazioni riguardanti la riorganizzazione dei servizi; 
    f) deliberazioni di rideterminazione della pianta organica  e  di
mobilita' del personale. 
  8.  E'  fatto  obbligo  all'ente   di   trasmettere   gli   estremi
dell'esecutivita'  della  deliberazione  e  le  eventuali   modifiche
apportate alla stessa su richiesta dell'organo regionale di controllo
anche successivamente alla presentazione al Ministro dell'interno. 
  9. La deliberazione  e'  anche  trasmessa,  a  mezzo  del  servizio
postale, al prefetto della provincia. 
 
          Note all'art. 14:
             -  L'art.  39  della gia' citata legge n. 142/1990, come
          modificato dalla legge  25  marzo  1993,  n.  81  (Elezione
          diretta  del  sindaco,  del presidente della provincia, del
          consiglio comunale  e  del  consiglio  provinciale)  e  dal
          decreto-legge  25  febbraio  1993,  n. 42, convertito nella
          legge 23 aprile 1993,  n.  120  (Disposizioni  urgenti  per
          l'accorpamento  dei  turni  delle elezioni amministrative e
          per lo svolgimento delle elezioni dei consigli  comunali  e
          provinciali fissate per il 28 marzo 1993) e' il seguente:
             "Art.   39  (Scioglimento  e  sospensione  dei  consigli
          comunali  e  provinciali).  -  1.  I  consigli  comunali  e
          provinciali  vengono  sciolti  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
               a) quando compiano atti contrari alla  Costituzione  o
          per  gravi  e  persistenti violazioni di legge, nonche' per
          gravi motivi di ordine pubblico;
               b)  quando  non  possa  essere  assicurato  a  normale
          funzionamento  degli  organi  e dei servizi per le seguenti
          cause:
               1)  dimissioni,  impedimento,  permanenze,  rimozione,
          decadenza,  decesso  del  sindaco  o  del  presidente della
          provincia;
               2) dimissioni o  decadenza  di  almeno  la  meta'  dei
          consiglieri;
               c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
             2.  Nella  ipotesi  di  cui alla lettera c) del comma 1,
          trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
          approvato senza che sia stato predisposto dalla  giunta  il
          relativo  schema, l'organo regionale di controllo nomina un
          commissario  affinche'   lo   predisponga   d'ufficio   per
          sottoporlo  al  consiglio. In tal caso e comunque quando il
          consiglio non abbia  approvato  nei  termini  di  legge  lo
          schema  di  bilancio  predisposto  dalla  giunta,  l'organo
          regionale di controllo assegna al  consiglio,  con  lettera
          notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
          a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
          sostituisce,       mediante      apposito      commissario,
          all'amministrazione   inadempiente.    Del    provvedimento
          sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
          procedura per lo scioglimento del consiglio.
             3.  Nei  casi  diversi  da quelli previsti dal numero 1)
          della  lettera  b)  del  comma  1,  con   il   decreto   di
          scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
          esercita   le  attribuzioni  conferitegli  con  il  decreto
          stesso.
             4.  Il  rinnovo   del   consiglio   nelle   ipotesi   di
          scioglimento  deve coincidere con il primo turno elettorale
          utile previsto dalla legge.
             5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto  dello
          scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
          successori,   gli   incarichi  esterni  loro  eventualmente
          attribuiti.
             6. Al decreto di scioglimento e' allegata  la  relazione
          del   Ministro   contenente  i  motivi  del  provvedimento;
          dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
          comunicazione al Parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
          Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
             7. Iniziata la procedura di cui ai commi  precedenti  ed
          in  attesa  del  decreto  di scioglimento, il prefetto, per
          motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere,  per
          un  periodo  comunque  non  superiore  a  novanta giorni, i
          consigli comunali e provinciali e nominare  un  commissario
          per la provvisoria amministrazione dell'ente.
             8. (Abrogato)".
             -  Per il testo del comma 5 dell'art. 25 del citato D.L.
          n. 66/1989 si veda la precedente nota all'art. 1.
             -  La  circolare  F.L.  del  Ministero  dell'interno  n.
          22/1989  del  27 giugno 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 159 del
          10 luglio 1989 - serie generale) reca:  "Provvedimenti  per
          la finanza locale per il 1989".