Art. 14. Principi del bilancio riequilibrato e contestuali provvedimenti dell'ente dissestato 1. L'ipotesi di bilancio riequilibrato redatta su modello ufficiale e' deliberata dal consiglio dell'ente o dal commissario nominato ai sensi dell'art. 39 della legge n. 142 del 1990 ed e' presentata al Ministro dell'interno nel termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario della liquidazione. L'inosservanza del termine per la deliberazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato integra l'ipotesi di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990. 2. La deliberazione con la quale l'ente adotta l'ipotesi di bilancio e' soggetta al controllo di legittimita' del comitato regionale di controllo. 3. L'ipotesi di bilancio riequilibrato comprende anche l'ipotesi di relazione previsionale e programmatica per il triennio che ne costituisce allegato. 4. L'ipotesi di bilancio e' formulata: a) obbligatoriamente, sulla base della previsione di aumento delle imposte, delle tasse e dei canoni patrimoniali nella misura massima consentita dalla legge, con il recupero della base imponibile totalmente o parzialmente evasa; b) sulla base del contributo erariale per l'allineamento alla me- dia dei contributi erariali dei comuni della stessa classe demografica, calcolata ad inizio dell'anno relativo all'ipotesi di bilancio, a norma dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 1989; c) obbligatoriamente, sulla base della mobilita' attuata per il personale dipendente eccedente il rapporto medio dipendenti/abitanti della fascia demografica di appartenenza, quale risulta dalla circolare F.L. del Ministero dell'interno n. 22/1989 del 27 giugno 1989; d) sulla base dell'eliminazione dei servizi non indispensabili e del contenimento degli altri livelli di spesa entro limiti di prudenza; e) sulla base di rate di ammortamento conseguenti al consolidamento dell'esposizione debitoria con la Cassa depositi e prestiti; f) sulla base di un contributo una tantum del Ministero dell'interno per il trattamento economico del personale posto in mobilita'; g) sulla base del contenimento delle perdite di gestione degli enti ed organismi dipendenti dall'ente locale nonche' delle aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali, entro limiti compatibili con il bilancio riequilibrato dell'ente e sino al definitivo risanamento della gestione degli enti, organismi ed aziende. 5. Contestualmente alla deliberazione dell'ipotesi di bilancio, l'ente locale delibera: a) l'aumento di tutte le imposte e tasse (compreso il contributo per gli oneri di urbanizzazione) e di tutti i canoni patrimoniali alle misure massime stabilite dalla legge; b) provvedimenti di immediata applicazione tendenti ad eliminare ogni caso di evasione dei tributi e dei canoni patrimoniali; c) la rideterminazione della pianta organica con la riduzione della stessa entro il rapporto medio dipendenti/abitanti della fascia demografica di appartenenza; d) la graduatoria del personale posto in mobilita', formata tenendo conto dell'anzianita' di servizio presso l'ente, a parita' di anzianita' del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore parita', dell'anzianita' anagrafica; e) i provvedimenti relativi al risanamento economico-finanziario degli enti ed organismi dipendenti dall'ente locale nonche' delle aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali dell'ente, secondo le norme vigenti in materia. 6. L'ipotesi di bilancio e' stabilmente riequilibrata quando viene assicurato un pareggio economico e finanziario che preveda ragionevoli rapporti tra le diverse componenti della spesa in modo che una o piu' di esse non ne comprimano altre, rendendo impossibile la copertura finanziaria dei servizi indispensabili. 7. La presentazione al Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio di cui al comma 1 si intende realizzata mediante il deposito dell'atto alla commissione di ricerca per la finanza locale operante presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, unitamente ai seguenti documenti: a) relazione previsionale e programmatica, nella quale sia data dimostrazione della razionalizzazione dei servizi e della maggiore economicita' ed efficienza che si vuole raggiungere, con allegati i piani finanziari delle opere pubbliche realizzate negli ultimi tre anni o in corso di realizzazione; b) relazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti, sull'ipotesi di bilancio; c) rapporto dell'ente ai fini dell'istruttoria dell'ipotesi di bilancio, redatto sul modello conforme all'allegato F al presente decreto; d) deliberazioni di aumento dei tributi e dei canoni patrimoniali; e) deliberazioni riguardanti la riorganizzazione dei servizi; f) deliberazioni di rideterminazione della pianta organica e di mobilita' del personale. 8. E' fatto obbligo all'ente di trasmettere gli estremi dell'esecutivita' della deliberazione e le eventuali modifiche apportate alla stessa su richiesta dell'organo regionale di controllo anche successivamente alla presentazione al Ministro dell'interno. 9. La deliberazione e' anche trasmessa, a mezzo del servizio postale, al prefetto della provincia.
Note all'art. 14: - L'art. 39 della gia' citata legge n. 142/1990, come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) e dal decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito nella legge 23 aprile 1993, n. 120 (Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993) e' il seguente: "Art. 39 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali). - 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato a normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 1) dimissioni, impedimento, permanenze, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia; 2) dimissioni o decadenza di almeno la meta' dei consiglieri; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio. 2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. 3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. 4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge. 5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. 6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente. 8. (Abrogato)". - Per il testo del comma 5 dell'art. 25 del citato D.L. n. 66/1989 si veda la precedente nota all'art. 1. - La circolare F.L. del Ministero dell'interno n. 22/1989 del 27 giugno 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 1989 - serie generale) reca: "Provvedimenti per la finanza locale per il 1989".