Art. 15. Rideterminazione della pianta organica e mobilita' del personale 1. L'ente locale che ha deliberato il dissesto ridetermina, contestualmente all'ipotesi di bilancio, la pianta organica in funzione della razionalizzazione dei servizi e per raggiungere maggiore economicita' ed efficienza. Delibera contestualmente la graduatoria del personale posto in mobilita'. 2. Le due deliberazioni, una volta divenute esecutive, vengono trasmesse alla commissione centrale per gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno per i provvedimenti di propria competenza. 3. La deliberazione relativa alla mobilita' viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a cura della commissione centrale per gli organici degli enti locali. 4. L'ente locale dissestato e' tenuto al pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti posti in mobilita' fino al momento del trasferimento degli stessi ad altra pubblica amministrazione. 5. All'ente locale dissestato compete, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, un contributo una tantum per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilita', dalla data della relativa deliberazione alla data di effettivo trasferimento ad altra amministrazione pubblica. Il contributo compete anche per quel personale che, dopo la messa in mobilita' e prima dell'assegnazione, dovesse cessare dal servizio per qualsiasi motivo. 6. Il contributo di cui al comma 5 e' erogato dal Ministero dell'interno, dopo l'eseguita mobilita', a richiesta dell'ente locale da avanzarsi entro sessanta giorni.