Art. 16.
         Provvedimenti ministeriali sull'ipotesi di bilancio
  1.   La   commissione   di  ricerca  per  la  finanza  locale  cura
l'istruttoria  dell'ipotesi  di  bilancio e da' il parere al Ministro
dell'interno in tempo utile per consentire il rispetto del termine di
quattro mesi per l'adozione del provvedimento ministeriale.
  2. In caso di necessita' formula richieste istruttorie all'ente lo-
cale,   che   e'  tenuto  ai  chiarimenti  ed  alle  integrazioni  di
documentazione  entro  il  termine  assegnato che non puo' superare i
venti giorni dalla richiesta.
  3.  Il  Ministro  dell'interno,  ove  siano  stati  accertati dalla
commissione  di ricerca per la finanza locale il rispetto delle norme
in  vigore  ed il raggiunto equilibrio, approva con decreto l'ipotesi
di  bilancio  e formula eventuali prescrizioni, alle quali l'ente lo-
cale e' tenuto ad adeguarsi.
  4.   Ove   l'ente   locale,   nonostante   le  eventuali  richieste
istruttorie,  non  si  adegui  alle norme in vigore o non assicuri un
riequilibrio  della  gestione,  il  Ministro  dell'interno, su parere
della   commissione   di   ricerca   per   la  finanza  locale,  nega
l'approvazione dell'ipotesi di bilancio.