Art. 16. Provvedimenti ministeriali sull'ipotesi di bilancio 1. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria dell'ipotesi di bilancio e da' il parere al Ministro dell'interno in tempo utile per consentire il rispetto del termine di quattro mesi per l'adozione del provvedimento ministeriale. 2. In caso di necessita' formula richieste istruttorie all'ente lo- cale, che e' tenuto ai chiarimenti ed alle integrazioni di documentazione entro il termine assegnato che non puo' superare i venti giorni dalla richiesta. 3. Il Ministro dell'interno, ove siano stati accertati dalla commissione di ricerca per la finanza locale il rispetto delle norme in vigore ed il raggiunto equilibrio, approva con decreto l'ipotesi di bilancio e formula eventuali prescrizioni, alle quali l'ente lo- cale e' tenuto ad adeguarsi. 4. Ove l'ente locale, nonostante le eventuali richieste istruttorie, non si adegui alle norme in vigore o non assicuri un riequilibrio della gestione, il Ministro dell'interno, su parere della commissione di ricerca per la finanza locale, nega l'approvazione dell'ipotesi di bilancio.