Art. 17. Adempimenti delle prefetture 1. Sulla base della copia dell'ipotesi di bilancio trasmessa, per conoscenza, la prefettura entro il termine di trenta giorni fornisce alla commissione di ricerca per la finanza locale un circostanziato parere che illustri la coerenza dei provvedimenti adottati per fronteggiare il dissesto e la fondatezza delle previsioni di bilancio formulate.