Art. 17.
                    Adempimenti delle prefetture
  1.  Sulla  base della copia dell'ipotesi di bilancio trasmessa, per
conoscenza,  la prefettura entro il termine di trenta giorni fornisce
alla  commissione  di ricerca per la finanza locale un circostanziato
parere  che  illustri  la  coerenza  dei  provvedimenti  adottati per
fronteggiare il dissesto e la fondatezza delle previsioni di bilancio
formulate.