Art. 18.
                     Applicabilita' delle norme
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai piani
di risanamento deliberati dagli enti locali anteriormente all'entrata
in  vigore del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, e per i quali non
sia stato emesso il provvedimento ministeriale di approvazione.
  2.  Per i piani di risanamento di cui al comma 1, la commissione di
ricerca  per la finanza locale esprime il proprio parere sull'ipotesi
di  bilancio  gia'  formulata,  senza  che  l'ente  locale  ne  debba
deliberare altra.
  3.   Il  termine  per  l'approvazione  delle  ipotesi  di  bilancio
stabilmente riequilibrato comprese nei piani di risanamento di cui al
comma  1  decorre dall'entrata in vigore del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8.
  4.  La documentazione dei debiti fuori bilancio viene trasmessa dal
Ministero  dell'interno  direttamente  al commissario o ai commissari
straordinari di liquidazione.
  5.  I termini per la presentazione del piano di estinzione iniziano
a  decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto per gli
organi straordinari di liquidazione nominati anteriormente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 24 agosto 1993

                              SCALFARO

                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MANCINO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: CONSO
  Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1993
  Atti di Governo, registro n. 89, foglio n. 1