Art. 2. 
           Aspetti formali e contenuto della deliberazione 
  1. La deliberazione di dissesto  e'  adottata  per  il  solo  fatto
dell'esistenza dei presupposti indicati all'art. 1, senza  la  previa
adozione di alcun altro provvedimento. 
  2. La deliberazione di dissesto puo' essere adottata esclusivamente
nei seguenti casi: 
    a)  quando  il  bilancio  di  previsione  non  sia  stato  ancora
deliberato per l'esercizio relativo; 
    b) quando il bilancio sia stato annullato  dall'organo  regionale
di controllo; 
    c)  quando  sul  bilancio  siano  stati   richiesti   chiarimenti
dall'organo regionale di controllo ed il consiglio  dell'ente  locale
valuti motivatamente la ricorrenza delle condizioni di  dissesto.  In
tal  caso,  il  consiglio  provvede  all'annullamento  del   bilancio
deliberato con la stessa deliberazione con la quale  si  dichiara  il
dissesto. 
  3. La deliberazione di dissesto illustra dettagliatamente le  cause
che l'hanno determinato e la formale ed  esplicita  dichiarazione  di
dissesto  con  il  conseguente  intendimento   di   avvalersi   delle
disposizioni  dell'art.  25  del  decreto-legge  n.  66  del  1989  e
dell'art. 21 del decreto-legge n. 8 del 1993. 
  4. La  deliberazione  di  dissesto  e'  soggetta  al  controllo  di
legittimita'  previsto  dalla  legge  8  giugno  1990,  n.  142.   E'
pubblicata all'albo pretorio dell'ente nei modi di legge. 
  5. La  deliberazione  di  dissesto  e'  trasmessa,  con  assicurata
convenzionale, entro sette giorni dall'esecutivita', alla commissione
di ricerca per la finanza locale ed alla commissione centrale per  la
finanza locale operanti presso il Ministero dell'interno -  Direzione
generale dell'Amministrazione civile, e, per conoscenza, al  prefetto
della provincia. 
  6.  Il  Ministero   dell'interno   provvede   alla   richiesta   di
pubblicazione  dell'estratto  della  deliberazione   nella   Gazzetta
Ufficiale, unitamente agli estremi del decreto del  Presidente  della
Repubblica di nomina dell'organo  straordinario  di  liquidazione  ed
all'indicazione del  nominativo  del  commissario  o  dei  commissari
straordinari di liquidazione. 
 
          Note all'art. 2:
             - Per il testo dell'art. 25 del citato D.L.  n.  66/1989
          si veda la precedente nota all'art. 1.
             - Per il testo dell'art. 21 del citato D.L. n. 8/1993 si
          veda la precedente nota all'art. 1.
             -  La  legge  8  giugno  1990, n. 142 reca: "Ordinamento
          delle autonomie locali".