Art. 2. Aspetti formali e contenuto della deliberazione 1. La deliberazione di dissesto e' adottata per il solo fatto dell'esistenza dei presupposti indicati all'art. 1, senza la previa adozione di alcun altro provvedimento. 2. La deliberazione di dissesto puo' essere adottata esclusivamente nei seguenti casi: a) quando il bilancio di previsione non sia stato ancora deliberato per l'esercizio relativo; b) quando il bilancio sia stato annullato dall'organo regionale di controllo; c) quando sul bilancio siano stati richiesti chiarimenti dall'organo regionale di controllo ed il consiglio dell'ente locale valuti motivatamente la ricorrenza delle condizioni di dissesto. In tal caso, il consiglio provvede all'annullamento del bilancio deliberato con la stessa deliberazione con la quale si dichiara il dissesto. 3. La deliberazione di dissesto illustra dettagliatamente le cause che l'hanno determinato e la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto con il conseguente intendimento di avvalersi delle disposizioni dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 e dell'art. 21 del decreto-legge n. 8 del 1993. 4. La deliberazione di dissesto e' soggetta al controllo di legittimita' previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. E' pubblicata all'albo pretorio dell'ente nei modi di legge. 5. La deliberazione di dissesto e' trasmessa, con assicurata convenzionale, entro sette giorni dall'esecutivita', alla commissione di ricerca per la finanza locale ed alla commissione centrale per la finanza locale operanti presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, e, per conoscenza, al prefetto della provincia. 6. Il Ministero dell'interno provvede alla richiesta di pubblicazione dell'estratto della deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, unitamente agli estremi del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione ed all'indicazione del nominativo del commissario o dei commissari straordinari di liquidazione.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 25 del citato D.L. n. 66/1989 si veda la precedente nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 21 del citato D.L. n. 8/1993 si veda la precedente nota all'art. 1. - La legge 8 giugno 1990, n. 142 reca: "Ordinamento delle autonomie locali".