Art. 4. 
                Nomina, insediamento e funzionamento 
              dell'organo straordinario di liquidazione 
  1. Non puo' essere nominato componente dell'organo straordinario di
liquidazione colui che si trovi nelle condizioni  previste  dall'art.
2399 del codice civile, il  segretario  comunale  o  provinciale  che
presti o abbia prestato servizio nell'ente dissestato ed  i  revisori
dei conti, i commercialisti ed i ragionieri che fanno parte o abbiano
fatto parte dell'organo di revisione dello stesso ente dissestato. 
  2. Il commissario  straordinario  liquidatore,  per  i  comuni  con
popolazione sino a 5.000 abitanti, o i componenti  della  commissione
straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti e  le  amministrazioni  provinciali,  devono  essere
nominati tra funzionari dotati di una  idonea  esperienza  nel  campo
finanziario e contabile in servizio presso le prefetture, presso  gli
uffici locali del tesoro e delle finanze, tra i segretari comunali  e
provinciali particolarmente esperti, tra gli iscritti nel  ruolo  dei
revisori ufficiali dei conti,  gli  iscritti  nell'albo  del  dottori
commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 
  3. Il  commissario  straordinario  liquidatore  per  i  comuni  con
popolazione fino a 5.000 abitanti o la commissione  straordinaria  di
liquidazione  per  gli  altri  comuni  e   per   le   amministrazioni
provinciali, dopo la  nomina,  si  insediano  presso  l'ente  che  ha
deliberato il dissesto. 
  4. La commissione straordinaria di liquidazione elegge nel suo seno
il suo presidente e delibera a maggioranza dei suoi componenti. 
  5. Il commissario  o  la  commissione  assumono  le  decisioni  con
deliberazioni sottoscritte dai componenti  dell'organo  straordinario
di liquidazione e aventi numerazione unica e separata da quelle degli
organi dell'ente, curandone la conservazione in originale in apposita
raccolta. 
  6. Le  deliberazioni  dell'organo  straordinario  di  liquidazione,
fatta eccezione di quella approvativa del rendiconto della  gestione,
non sono soggette al controllo del comitato regionale di controllo  e
sono  immediatamente  esecutive,  ferma  restando  la  procedura   di
pubblicazione a norma di legge. 
  7. Il compenso stabilito col decreto di nomina del Presidente della
Repubblica ed i rimborsi di spese spettanti secondo  le  disposizioni
vigenti per gli impiegati civili dello Stato,  sono  posti  a  carico
della gestione di liquidazione con  prelazione  nei  confronti  degli
altri crediti. Per i  liquidatori  non  dipendenti  dello  Stato,  e'
stabilita l'equiparazione alla qualifica piu' elevata  nel  collegio,
o, in mancanza, alla qualifica di primo dirigente. 
  8.  L'organo  straordinario  di  liquidazione  puo'  avvalersi   di
consulenti esterni  iscritti  negli  albi  professionali,  ovvero  di
funzionari dello Stato o di enti locali,  previa  autorizzazione  del
Ministro dell'interno, che, ove riconosca valide le ragioni  addotte,
la concede con motivato decreto  entro  trenta  giorni,  determinando
altresi' il compenso. 
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  testo  dell'art.  2399  del  codice  civile e' il
          seguente:
             "Art.  2399  (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). -
          Non possono essere eletti alla  carica  di  sindaco  e,  se
          eletti,  decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle
          condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e
          gli affini degli amministratori entro il  quarto  grado,  e
          coloro  che  sono  legati  alla societa' o alle societa' da
          questa  controllate  da   un   rapporto   continuativo   di
          prestazione d'opera retribuita.
             La  cancellazione  o  la  sospensione  dal  registro dei
          revisori contabili e' causa di  decadenza  dall'ufficio  di
          sindaco".