Art. 4. Nomina, insediamento e funzionamento dell'organo straordinario di liquidazione 1. Non puo' essere nominato componente dell'organo straordinario di liquidazione colui che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile, il segretario comunale o provinciale che presti o abbia prestato servizio nell'ente dissestato ed i revisori dei conti, i commercialisti ed i ragionieri che fanno parte o abbiano fatto parte dell'organo di revisione dello stesso ente dissestato. 2. Il commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le amministrazioni provinciali, devono essere nominati tra funzionari dotati di una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio presso le prefetture, presso gli uffici locali del tesoro e delle finanze, tra i segretari comunali e provinciali particolarmente esperti, tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, gli iscritti nell'albo del dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 3. Il commissario straordinario liquidatore per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o la commissione straordinaria di liquidazione per gli altri comuni e per le amministrazioni provinciali, dopo la nomina, si insediano presso l'ente che ha deliberato il dissesto. 4. La commissione straordinaria di liquidazione elegge nel suo seno il suo presidente e delibera a maggioranza dei suoi componenti. 5. Il commissario o la commissione assumono le decisioni con deliberazioni sottoscritte dai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e aventi numerazione unica e separata da quelle degli organi dell'ente, curandone la conservazione in originale in apposita raccolta. 6. Le deliberazioni dell'organo straordinario di liquidazione, fatta eccezione di quella approvativa del rendiconto della gestione, non sono soggette al controllo del comitato regionale di controllo e sono immediatamente esecutive, ferma restando la procedura di pubblicazione a norma di legge. 7. Il compenso stabilito col decreto di nomina del Presidente della Repubblica ed i rimborsi di spese spettanti secondo le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, sono posti a carico della gestione di liquidazione con prelazione nei confronti degli altri crediti. Per i liquidatori non dipendenti dello Stato, e' stabilita l'equiparazione alla qualifica piu' elevata nel collegio, o, in mancanza, alla qualifica di primo dirigente. 8. L'organo straordinario di liquidazione puo' avvalersi di consulenti esterni iscritti negli albi professionali, ovvero di funzionari dello Stato o di enti locali, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, che, ove riconosca valide le ragioni addotte, la concede con motivato decreto entro trenta giorni, determinando altresi' il compenso.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 2399 del codice civile e' il seguente: "Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). - Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla societa' o alle societa' da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e' causa di decadenza dall'ufficio di sindaco".