Art. 7. 
                   Acquisizione della massa attiva 
  1. L'organo straordinario di liquidazione provvede alla riscossione
dei residui attivi. E' autorizzato ad approvare i ruoli delle imposte
e delle tasse non riscosse, nonche' a richiedere  il  versamento  dei
canoni patrimoniali, tutti relativi  agli  esercizi  precedenti  alla
deliberazione di dissesto. L'organo straordinario di liquidazione  e'
abilitato a compiere tutti gli atti necessari  alla  riscossione  dei
crediti facenti parte della massa attiva, nei tempi piu'  brevi  resi
possibili dalla normativa vigente, anche prima dell'approvazione  del
piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno. 
  2. L'individuazione del patrimonio disponibile da alienare e' fatta
sulla base dell'inventario dei beni dell'ente, di  qualsiasi  atto  o
scrittura patrimoniale, delle  risultanze  del  catasto  o  di  altri
pubblici uffici, nonche' di ogni altra risultanza scritta o verbale. 
  3. La stima dei beni  destinati  alla  vendita  e'  effettuata  dal
tecnico dell'ente o da periti privati in caso  di  necessita',  sulla
base  dei  valori  di  mercato.   La   vendita   e'   disposta   dopo
l'approvazione ministeriale del piano di liquidazione. 
  4. L'organo straordinario di liquidazione e' autorizzato a compiere
tutti gli atti necessari per l'alienazione  autorizzata  col  decreto
ministeriale,  stabilendo  anche  le  modalita'   di   vendita   piu'
opportune, tra quelle previste dalle norme vigenti in  materia.  Sino
all'alienazione del patrimonio disponibile, l'organo straordinario di
liquidazione, ultimata l'individuazione  dei  beni  da  alienare,  li
prende in consegna e ne  cura  la  conservazione,  avvalendosi  della
struttura dell'ente. 
  5. L'organo straordinario di liquidazione delibera l'assunzione del
mutuo  a  fronte  del  contributo  erariale,  dopo   l'autorizzazione
ministeriale, senza necessita' di altro adempimento.