Art. 2. 
  1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati,  nonche'  per  i
lavoratori autonomi iscritti all'INPS,  prevalentemente  occupati,  a
decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo, nelle attivita' particolarmente usuranti di cui all'art.
1, il limite di eta' pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti
previdenziali e' anticipato di due mesi per ogni anno di  occupazione
nelle predette  attivita',  fino  ad  un  massimo  di  sessanta  mesi
complessivamente considerati. 
  2. Fermo restando il requisito  minimo  di  un  anno  di  attivita'
lavorativa continuata di cui al comma  1,  il  beneficio  di  cui  al
medesimo comma  e'  frazionabile  in  giornate  che  sono  attribuite
sempreche', in ciascun anno  considerato,  il  periodo  di  attivita'
lavorativa svolta abbia  avuto  durata  non  inferiore  a  centoventi
giorni. 
  3. Nei casi in cui i singoli  ordinamenti  previdenziali  prevedano
anticipazioni dei limiti di eta'  pensionabile  in  dipendenza  delle
attivita' particolarmente  usuranti  si  applica  il  trattamento  di
maggior favore.