Art. 2. 1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonche' per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nelle attivita' particolarmente usuranti di cui all'art. 1, il limite di eta' pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali e' anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attivita', fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati. 2. Fermo restando il requisito minimo di un anno di attivita' lavorativa continuata di cui al comma 1, il beneficio di cui al medesimo comma e' frazionabile in giornate che sono attribuite sempreche', in ciascun anno considerato, il periodo di attivita' lavorativa svolta abbia avuto durata non inferiore a centoventi giorni. 3. Nei casi in cui i singoli ordinamenti previdenziali prevedano anticipazioni dei limiti di eta' pensionabile in dipendenza delle attivita' particolarmente usuranti si applica il trattamento di maggior favore.