Art. 3. 
  1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'art. 2  ed  alla
copertura dei relativi oneri: 
    a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di  lavoro
e dei lavoratori maggiormente rappresentative  sul  piano  nazionale,
sono individuate le mansioni particolarmente usuranti all'interno  di
ciascuna categoria. Con  lo  stesso  decreto  e'  stabilita,  per  la
copertura  del  50  per  cento  dei  conseguenti  oneri,  un'aliquota
contributiva a carico dell'intero settore e,  per  la  copertura  del
restante 50 per cento, un'aliquota aggiuntiva media, definita secondo
criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile,  per
ogni lavoratore addetto alla  lavorazione  particolarmente  usurante,
limitatamente per i periodi di svolgimento  dell'attivita'  medesima.
Le predette aliquote sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore
sulla base delle vigenti disposizioni; 
    b) per  i  lavoratori  autonomi  assicurati  presso  l'INPS,  con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
concerto con il Ministro del tesoro,  sentite  le  organizzazioni  di
categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono def-
inite le mansioni ritenute particolarmente usuranti in ciascun ambito
di attivita'. Con lo stesso decreto e' stabilita,  per  la  copertura
del 50 per cento dei conseguenti oneri,  un'aliquota  contributiva  a
carico di ciascun ambito e, per la  copertura  del  restante  50  per
cento,  un'aliquota  aggiuntiva  media,  definita   secondo   criteri
attuariali riferiti all'anticipo  dell'eta'  pensionabile,  per  ogni
lavoratore addetto alla lavorazione  usurante,  limitatamente  per  i
periodi di svolgimento dell'attivita' medesima, nonche' i  termini  e
le  modalita'  per  la   verifica   ed   il   controllo   in   ordine
all'espletamento, da parte dei lavoratori medesimi,  delle  attivita'
particolarmente usuranti; 
    c) per  i  lavoratori  del  settore  pubblico,  con  decreto  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro  e  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,   sentite   le
organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  del  settore,
sono individuate le mansioni particolarmente usuranti per  i  singoli
comparti. Con lo stesso decreto e' stabilita, per la copertura del 50
per cento dei conseguenti oneri, un'aliquota contributiva per ciascun
comparto e, per la copertura del restante 50 per  cento,  un'aliquota
aggiuntiva  media,  definita  secondo  criteri  attuariali   riferiti
all'anticipo dell'eta' pensionabile, per ogni lavoratore addetto alla
lavorazione usurante, limitatamente  per  i  periodi  di  svolgimento
dell'attivita' medesima. Tali contributi sono posti a  totale  carico
dei lavoratori. 
  2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure
di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Pian di Cansiglio, addi' 11 agosto 1993 
    
                   SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GIUGNI, Ministro del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
                                  CASSESE, Ministro per  la  funzione
                                  pubblica
    
Visto, il Guardasigilli: CONSO