Art. 3. 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'art. 2 ed alla copertura dei relativi oneri: a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate le mansioni particolarmente usuranti all'interno di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto e' stabilita, per la copertura del 50 per cento dei conseguenti oneri, un'aliquota contributiva a carico dell'intero settore e, per la copertura del restante 50 per cento, un'aliquota aggiuntiva media, definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, per ogni lavoratore addetto alla lavorazione particolarmente usurante, limitatamente per i periodi di svolgimento dell'attivita' medesima. Le predette aliquote sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore sulla base delle vigenti disposizioni; b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono def- inite le mansioni ritenute particolarmente usuranti in ciascun ambito di attivita'. Con lo stesso decreto e' stabilita, per la copertura del 50 per cento dei conseguenti oneri, un'aliquota contributiva a carico di ciascun ambito e, per la copertura del restante 50 per cento, un'aliquota aggiuntiva media, definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, per ogni lavoratore addetto alla lavorazione usurante, limitatamente per i periodi di svolgimento dell'attivita' medesima, nonche' i termini e le modalita' per la verifica ed il controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori medesimi, delle attivita' particolarmente usuranti; c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente usuranti per i singoli comparti. Con lo stesso decreto e' stabilita, per la copertura del 50 per cento dei conseguenti oneri, un'aliquota contributiva per ciascun comparto e, per la copertura del restante 50 per cento, un'aliquota aggiuntiva media, definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, per ogni lavoratore addetto alla lavorazione usurante, limitatamente per i periodi di svolgimento dell'attivita' medesima. Tali contributi sono posti a totale carico dei lavoratori. 2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Pian di Cansiglio, addi' 11 agosto 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale BARUCCI, Ministro del tesoro CASSESE, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: CONSO