Art. 10. 
Applicazione  alle  regioni  a  statuto  speciale  ed  alle  province
                              autonome 
  1. Le disposizioni  del  presente  decreto  costituiscono  principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della  Costituzione.   I
principi da esse desumibili costituiscono altresi', per le regioni  a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.