Art. 11. 
                          Oneri finanziari 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente   decreto,
valutato in  lire  4.160  milioni  a  decorrere  dall'anno  1993,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo  6856
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  2. Il numero dei posti di  dirigente  di  livello  E  previsti  dal
quadro E della tabella I annessa  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dal quadro annesso
alla legge 7 agosto 1985, n. 428, da ultimo integrato dall'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del  22  gennaio  1991,  e'
aumentato di ventinove unita'. Nella dotazione organica del personale
appartenente all'ottava qualifica funzionale,  profilo  professionale
"funzionario amministrativo contabile", determinata con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  3  gennaio  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del  27  marzo  1992,  sono
soppresse quaranta unita'. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.