Art. 11. Oneri finanziari 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.160 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Il numero dei posti di dirigente di livello E previsti dal quadro E della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dal quadro annesso alla legge 7 agosto 1985, n. 428, da ultimo integrato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 1991, e' aumentato di ventinove unita'. Nella dotazione organica del personale appartenente all'ottava qualifica funzionale, profilo professionale "funzionario amministrativo contabile", determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992, sono soppresse quaranta unita'. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.