Art. 2. 
            Pubblico ministero presso la Corte dei conti 
  1. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle  sezioni  riunite
ed alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei  conti  sono
esercitate  dal  procuratore  generale  o  da  un  vice   procuratore
generale. 
  2. Presso le sezioni  giurisdizionali  regionali  le  funzioni  del
pubblico ministero sono esercitate da un vice procuratore generale  o
da altro magistrato assegnato all'ufficio. 
  3. Il procuratore generale  coordina  l'attivita'  dei  procuratori
regionali e, questi ultimi, quella dei magistrati assegnati  ai  loro
uffici. 
  4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16, comma  3,  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  e  dall'articolo  74  del  testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio  decreto
12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei conti,  per  l'esercizio  delle
sue attribuzioni, puo' altresi'  delegare  adempimenti  istruttori  a
funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di  consulenti
tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo  73  del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.