Art. 3. Azione di responsabilita' 1. La responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica e' personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa. 2. Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e' verificato il danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Per i fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia, per la parte residua, non puo' avere durata superiore a cinque anni dalla data medesima. 3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione e' maturata. 4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita' amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza.