Art. 3. 
                      Azione di responsabilita' 
  1. La responsabilita' dei soggetti  sottoposti  alla  giurisdizione
della  Corte  dei  conti  in  materia  di  contabilita'  pubblica  e'
personale.  Essa  si  estende  agli  eredi  nei  casi   di   illecito
arricchimento del dante causa. 
  2. Il diritto al  risarcimento  del  danno  per  i  fatti  commessi
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
si prescrive in cinque anni, decorrenti  dalla  data  in  cui  si  e'
verificato il danno, ovvero,  in  caso  di  occultamento  doloso  del
danno, dalla data della sua scoperta. Per i fatti verificatisi  prima
della data di entrata in vigore del  presente  decreto,  continua  ad
applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia, per la
parte residua, non puo' avere durata superiore a  cinque  anni  dalla
data medesima. 
  3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata
a causa di omissione o ritardo della denuncia del  fatto,  rispondono
del danno erariale  i  soggetti  che  hanno  omesso  o  ritardato  la
denuncia. In tali casi, l'azione e'  proponibile  entro  cinque  anni
dalla data in cui la prescrizione e' maturata. 
  4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita'  amministrativa
degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno  sia
stato cagionato ad  amministrazioni  o  enti  diversi  da  quelli  di
appartenenza.