Art. 9. Servizi di controllo interno 1. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi generali di direzione, i parametri di riferimento del controllo. 2. I servizi di cui al comma 1 sono posti, di norma, alle dipendenze degli organi generali di direzione. Ad essi e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia' collocato fuori ruolo. 3. I servizi hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli organi generali di direzione. I servizi di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresi' al servizio ispettivo di cui al comma 5 e ai comitati di cui al comma 4. 4. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono dei servizi di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche. 5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, viene istituito il servizio ispettivo del Ministero dell'interno, con una articolazione a livello provinciale e raccordo funzionale con gli organi di cui al comma 4. Il servizio ispettivo redige annualmente una relazione sui risultati dell'attivita' ispettiva svolta a norma del presente articolo, con indicazione dei rimedi necessari a risolvere le disfunzioni riscontrate. 6. All'istituzione dei servizi di cui al comma 1 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 30 ottobre 1993.