Art. 9. 
                    Servizi di controllo interno 
  1. Nelle amministrazioni pubbliche, ove  gia'  non  esistano,  sono
istituiti servizi di controllo interno con il compito di  verificare,
mediante valutazioni comparative  dei  costi  e  dei  rendimenti,  la
corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' e il  buon
andamento dell'azione amministrativa. I  servizi  determinano  almeno
annualmente, anche su indicazione degli organi generali di direzione,
i parametri di riferimento del controllo. 
  2. I servizi  di  cui  al  comma  1  sono  posti,  di  norma,  alle
dipendenze degli organi generali di direzione. Ad essi e' attribuito,
nell'ambito  delle   dotazioni   organiche   vigenti,   un   apposito
contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia'
collocato fuori ruolo. 
  3. I servizi hanno accesso ai documenti  amministrativi  e  possono
richiedere,  oralmente  o  per  iscritto,  informazioni  agli  uffici
pubblici.  Riferiscono  trimestralmente  sui  risultati  della   loro
attivita' agli organi generali di direzione. I servizi  di  controllo
interno delle amministrazioni territoriali e periferiche  riferiscono
altresi' al servizio ispettivo di cui al comma 5 e ai comitati di cui
al comma 4. 
  4. I comitati  provinciali  delle  pubbliche  amministrazioni  e  i
comitati metropolitani di cui all'articolo 18  del  decreto-legge  24
novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 10 giugno  1992,  si  avvalgono  dei  servizi  di  controllo
interno delle amministrazioni territoriali e periferiche. 
  5. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'interno, viene istituito il  servizio  ispettivo  del  Ministero
dell'interno, con una articolazione a livello provinciale e  raccordo
funzionale con gli organi di cui al comma 4.  Il  servizio  ispettivo
redige  annualmente  una  relazione  sui   risultati   dell'attivita'
ispettiva svolta a norma del presente articolo, con  indicazione  dei
rimedi necessari a risolvere le disfunzioni riscontrate. 
  6. All'istituzione dei servizi di cui al comma 1  si  provvede  con
regolamenti delle singole amministrazioni da  emanarsi  entro  il  30
ottobre 1993.