Art. 2. 
  1. I soggetti tenuti alla  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi per l'anno 1993 devono indicare nella stessa gli estremi  del
versamento della  quota  fissa  individuale  annua  per  l'assistenza
medica di base di cui all'articolo 6 del decreto-legge  19  settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  novembre
1992, n. 438, dovuta per il medesimo anno.