Art. 2. 1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1993 devono indicare nella stessa gli estremi del versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dovuta per il medesimo anno.