Art. 3. 
  1. Qualora  dai  cotrolli  eseguiti  dal  sistema  informativo  del
Ministero delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  3,  del
decreto del Ministro della sanita' in data 25 giugno 1993, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  30  giugno  1993,   risulti
l'omissione, l'incompletezza o la  tardivita'  dei  versamenti  della
quota fissa di cui all'articolo 2, le regioni e le province  autonome
procedono  al  recupero  delle  somme  non  versate,  maggiorate  del
cinquanta per cento a titolo di sanzione amministrativa.