Art. 3. 1. Qualora dai cotrolli eseguiti dal sistema informativo del Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della sanita' in data 25 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, risulti l'omissione, l'incompletezza o la tardivita' dei versamenti della quota fissa di cui all'articolo 2, le regioni e le province autonome procedono al recupero delle somme non versate, maggiorate del cinquanta per cento a titolo di sanzione amministrativa.