IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo e di successiva quiescenza dei docenti e dei ricercatori delle istituzioni universitarie, al fine di rimuovere incertezze interpretative circa l'applicabilita' della normativa che prevede la facolta' di permanere in servizio per un biennio oltre il limite massimo di eta'; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. La disposizione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica ai professori ed ai ricercatori delle istituzioni universitarie. 2. Il termine utile per la presentazione delle domande di trasferimento del personale docente e' fissato in venti giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della vacanza del posto.